Cassazione Civile, Ordinanza n. 03846/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nel marzo 2014 una creditrice promosse espropriazione forzata sulla quota indivisa di 5/11 di alcuni immobili, già gravati da ipoteca in suo favore, intestata all’esecutato. Un terzo propose opposizione ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietario della quota pignorata in forza di una scrittura privata di compravendita del 18 febbraio 2001, registrata nel 2014 ma non trascritta, poi ripetuta in forma pubblica nel 2015 con effetto retroattivo dichiarato dalle parti e trascritta. Il tribunale rigettò l’opposizione e dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutato. In appello il solo terzo opponente censurò: l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della proprietà; l’inammissibilità delle doglianze contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione; la mancata considerazione della tardività e mutatio libelli delle difese della creditrice; l’erronea ritenuta inopponibilità dell’acquisto per difetto di trascrizione anteriore al pignoramento; la condanna ex art. 96 c.p.c.; la liquidazione delle spese. In cassazione la ricorrente ha riproposto sei motivi, insistendo soprattutto sull’efficacia del proprio acquisto e sulla opponibilità al creditore dell’atto notarile retrodatato, nonché sulla illegittimità della condanna per lite temeraria e delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa omessa pronuncia, chiarendo che l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è un’azione diretta ad accertare l’illegittimità dell’esecuzione rispetto al bene pignorato e che il giudizio di merito ha ad oggetto solo l’assoggettabilità del bene a esecuzione, non una autonoma rivendica. Ha poi confermato che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nella fase sommaria è atto ordinatorio non decisorio, quindi le censure contro di essa sono inammissibili nel merito. Ha inoltre escluso che la notifica del ricorso in opposizione o la clausola di retroattività dell’atto notarile possano supplire alla mancanza di trascrizione anteriore al pignoramento: nei trasferimenti immobiliari l’opponibilità ai terzi richiede la trascrizione nei registri immobiliari, senza equipollenti e a prescindere dalla conoscenza del terzo. È stata ritenuta inammissibile la censura sulla responsabilità aggravata, perché l’accertamento della lite temeraria è rimesso al giudice di merito se adeguatamente motivato. Infine, è stata respinta la doglianza sul valore della causa ai fini delle spese e dichiarata inammissibile quella sulla quantificazione della fase decisionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a Euro 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L’opposizione di terzo all’esecuzione è uno strumento per far valere un diritto sul bene pignorato incompatibile con l’espropriazione; il giudizio riguarda l’assoggettabilità del bene a esecuzione e non richiede necessariamente una rivendica autonoma.
Nel giudizio di opposizione esecutiva il merito successivo alla fase sommaria è la sede per riesaminare le ragioni dell’opposizione; le contestazioni avverso l’ordinanza del G.E. sono assorbite se la causa è definita con sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, incluso il vizio di omessa pronuncia.
art. 474, secondo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla trascrizione per contestare l’opponibilità del titolo al creditore procedente.
Richiamato nel quadro della pubblicità immobiliare e dell’opponibilità degli atti traslativi ai terzi.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’efficacia dell’atto notarile; la Corte ne esclude comunque l’idoneità a superare il difetto di trascrizione verso i terzi.
La Corte ribadisce che nei confronti dei creditori pignoranti sono inefficaci gli atti di disposizione non opponibili secondo le regole di pubblicità immobiliare.
Gli atti traslativi di diritti reali immobiliari devono essere trascritti per produrre effetti verso i terzi.
La trascrizione ha funzione dichiarativa e rende l’atto efficace erga omnes dal momento dell’adempimento, senza equipollenti.
La condanna per responsabilità processuale aggravata può essere irrogata quando la parte agisce o resiste in modo pretestuoso; il secondo e terzo comma sono richiamati come base della condanna e della sanzione pubblicistica.
Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione va parametrata al valore della controversia.
Nelle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c. il valore della lite si determina dal valore dei beni controversi, cioè del bene pignorato, non dal credito per cui si procede.
La liquidazione dei compensi entro i limiti minimi e massimi tabellari è insindacabile in cassazione, salvo motivazione necessaria solo se si deroga ulteriormente ai parametri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. ha natura di giudizio di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione rispetto al bene pignorato: il giudice decide solo se il bene sia o meno assoggettabile a espropriazione, non la rivendica in via generale del diritto di proprietà.
- Nel sistema della pubblicità immobiliare, il trasferimento di diritti reali su immobili è opponibile ai terzi solo mediante trascrizione; non sono ammessi equipollenti, né rileva la conoscenza di fatto dell’atto da parte del creditore procedente.
- La clausola di retroattività pattuita tra le parti in un atto successivo non può pregiudicare i terzi, compresi i creditori pignoranti, se manca una trascrizione idonea a renderlo opponibile.
- L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che chiude la fase sommaria dell’opposizione di terzo ha natura ordinatoria e non decisoria; le relative doglianze vengono assorbite dalla sentenza del merito ed è inammissibile impugnarla autonomamente come se fosse una decisione definitiva.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se sorretta da motivazione, non è censurabile in cassazione; la lite temeraria può essere ravvisata anche in assenza di dolo, quando la pretesa sia sostenuta con colpa grave o in modo pretestuoso.
- Nelle opposizioni di terzo all’esecuzione il valore della causa ai fini delle spese si determina in base al valore del bene controverso pignorato e non al credito azionato nel processo esecutivo.
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