Cassazione Penale, Ordinanza n. 30824/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per la violazione, in forma continuata, del divieto di accesso in una determinata zona disposto dal Questore, con pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto. In cassazione ha dedotto, con un motivo unico articolato in due profili, violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato ha contestato l'affermazione di responsabilità, dall'altro ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che le censure sul merito della responsabilità fossero inammissibili perché ripropositive di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su violazioni di legge non dedotte tempestivamente e comunque incompatibile con la non occasionalità della condotta, desunta dalla commissione del fatto in due giornate distinte e dai precedenti specifici dell'imputata.
Norme richiamate
La contestazione era formulata come reato continuato; la decisione non affronta una questione interpretativa autonoma sull'articolo, ma ne prende atto come base della condanna riportata in sentenza.
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
Norma incriminatrice applicata per la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore; la Corte conferma implicitamente la tenuta della decisione di merito sulla sussistenza del fatto tipico.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile nel caso concreto, anche in ragione della non occasionalità della condotta e dei precedenti specifici.
È richiamato implicitamente nel capo sulla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non contenga una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di una alternativa rilettura delle fonti di prova, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non può essere accolta quando la condotta non sia occasionale, perché commessa in più occasioni distinte e inserita in un quadro di precedenti specifici, elementi incompatibili con la configurabilità dell'art. 131-bis c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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