Cassazione Civile, Ordinanza n. 27365/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da alcuni incarichi, formalizzati in tre scritture, con cui la società ricorrente si era obbligata a curare attività amministrative e commerciali necessarie per ottenere la disponibilità degli immobili e le autorizzazioni per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici, dietro corrispettivo complessivo di euro 680.000. La società conferente dei rami d'azienda relativi agli impianti aveva poi sottoscritto una scrittura ricognitiva di debito e rilasciato assegni a garanzia, rimasti insoluti. La ricorrente sosteneva che, avendo la conferente trasferito i rami d'azienda alla conferitaria, quest'ultima dovesse rispondere del debito ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., poiché il debito sarebbe emerso dalle scritture contabili obbligatorie della cedente. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., mancato ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso rilievo dell'abuso del diritto; violazione o falsa applicazione dell'art. 2558 c.c. in relazione all'interpretazione della clausola di conferimento; violazione dell'art. 303 c.p.c., dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché investiva apprezzamenti di merito sulla valutazione della prova e delle presunzioni, oltre a non cogliere la ratio decidendi sulla nuova questione di abuso del diritto; il secondo perché, sotto la veste di violazione di legge, contestava in realtà l'interpretazione dell'atto di conferimento senza indicare errori nei canoni ermeneutici; il terzo perché la regolazione delle spese per la chiamata in causa del fallimento era conforme al principio di causalità, essendo la chiamata provocata dall'azione della parte attrice. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l'opponibilità del debito alla cessionaria del ramo d'azienda occorre che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie della cedente; la prova di tale requisito grava su chi lo invoca.
L'esercizio negativo del potere del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti non è censurabile in cassazione come violazione di legge o vizio di motivazione.
L'apprezzamento circa il ricorso alla prova presuntiva e la verifica di precisione, gravità e concordanza appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità se la motivazione è coerente.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'interpretazione del contratto o dell'atto di conferimento.
Il richiamo alla sottrazione fraudolenta della garanzia patrimoniale comune non può essere esaminato in cassazione se introduce una questione di fatto nuova non dibattuta nei gradi di merito.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta infondata, in quanto la chiamata in causa del fallimento era stata determinata dall'iniziativa dell'attrice.
Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causalità e possono essere poste a carico della parte che ha provocato e giustificato la chiamata, anche se non ha formulato domande contro il terzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di cessione o conferimento d'azienda, la responsabilità del cessionario per i debiti dell'alienante richiede la prova che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie della cedente; senza tale prova la domanda non può essere accolta.
- La censura che, in cassazione, contesta la valutazione del materiale istruttorio o il ricorso alle presunzioni è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito, essendo sindacabile solo la coerenza логico-motivazionale nei limiti consentiti.
- L'eccezione di abuso del diritto non può essere introdotta in cassazione come questione nuova di fatto se presuppone circostanze non sottoposte al contraddittorio nei gradi di merito.
- La deduzione di violazione di legge in tema di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati disattesi e si risolve in una richiesta di diversa lettura della clausola.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causalità: quando la chiamata è stata provocata dalla domanda dell'attore, il relativo onere può essere posto a carico della parte soccombente anche in assenza di domanda diretta contro il terzo.
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