Cassazione Civile, Ordinanza n. 25990/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2009, notificata nel 2016. La contribuente aveva contestato la pretesa deducendo la prescrizione del tributo per mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento; i giudici di merito avevano accolto tale tesi, ritenendo che il credito fosse prescritto. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.l. 953/1982, degli artt. 3 e 4 Cost. e del principio sul perfezionamento della notifica a mezzo posta; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 14 della L. 890/1982, dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. In sostanza, la ricorrente ha censurato il calcolo del termine di prescrizione compiuto dalla CTR, che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, anziché dalla scadenza del termine di impugnazione dell'accertamento, cioè dalla sua definitività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi, richiamando il principio per cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive nel termine triennale che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato; la notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione, ma il nuovo termine decorre solo dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso, quando questo diviene definitivo. Poiché la CTR aveva erroneamente individuato il dies a quo nella data di notifica dell'accertamento e non in quella della sua definitività, la Corte ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso della contribuente contro la cartella. Ha inoltre condannato la contribuente alle spese nei confronti della Regione e ha compensato le spese nei rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Norme richiamate
È richiamato quale disciplina della prescrizione della tassa automobilistica; il termine triennale decorre secondo il criterio affermato dalla Corte e non dalla mera data di notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo della ricorrente, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 4 Cost.
Richiamato nel motivo della ricorrente, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.
L. 890/1982, artt. 4, comma 3, 8 e 14
Richiamati come norme sulla notificazione a mezzo posta, ma la Corte risolve la lite sulla decorrenza della prescrizione collegata alla definitività dell'accertamento.
Richiamato come norma sul procedimento di notificazione a mezzo posta.
Richiamato come norma sulle notificazioni degli atti tributari.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel recupero della tassa automobilistica, la prescrizione è triennale e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
- La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione, ma il nuovo termine prescrizionale decorre solo dal momento in cui il credito è azionabile, cioè dalla definitività dell'avviso dopo la scadenza del termine per impugnarlo.
- Nel calcolo della prescrizione non può essere assunto come dies a quo la sola data di notificazione dell'avviso di accertamento, se il credito diviene esigibile solo successivamente.
- Quando la questione di diritto è risolvibile senza ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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