Cassazione Civile, Ordinanza n. 17833/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato integrale pagamento, da parte della società appaltatrice che aveva assunto il lavoratore dall'1 agosto 2011 nell'ambito di un appalto di pulizia dei convogli ferroviari, di una somma una tantum indicata come copertura della vacanza contrattuale per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012, prevista dal CCNL mobilità in vigore dall'1 settembre 2012 e richiamata in un verbale di accordo del 1 agosto 2013. In primo grado la società era stata condannata, insieme alla committente quale obbligata solidale ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto. La Corte d'appello ha parzialmente riformato la sentenza solo sul quantum, detraendo un importo già pagato, ma ha confermato che l'intera una tantum fosse dovuta dal datore in carica al momento dell'introduzione della previsione collettiva. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la clausola collettiva andasse interpretata nel senso di ripartire l'onere dell'una tantum solo tra i periodi in cui il lavoratore era alle sue dipendenze, essendo l'indennità funzionalmente collegata alla prestazione lavorativa e dovendosi applicare la previsione di proporzionalità ai mesi di servizio nel periodo di riferimento; inoltre contestava l'assenza di un vincolo di solidarietà con i precedenti appaltatori di Trenitalia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che l'indennità di vacanza contrattuale, cui l'una tantum è riconducibile, ha funzione di parziale recupero del potere di acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e, proprio perché correlata alla prestazione lavorativa, non può essere posta integralmente a carico del datore in carica al momento del rinnovo per coprire anche i periodi in cui il lavoratore aveva prestato attività presso precedenti appaltatori, salvo una diversa previsione negoziale espressa. Ha considerato irrilevante, ai fini decisori, l'art. 4 dell'accordo Agens-Ancp, poiché non applicabile alla società ricorrente. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione al momento della proposizione della domanda.
Norme richiamate
obbligazione solidale della committente
richiamato come base della condanna solidale della committente nel giudizio di merito; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria nella pronuncia di legittimità
dedotti come violati per contestare la ripartizione dell'obbligazione tra datore attuale e precedenti appaltatori
utilizzati come parametri ermeneutici della contrattazione collettiva; la Corte di cassazione li assume per verificare la corretta interpretazione della clausola sull'una tantum
CCNL Mobilità 2012
corresponsione dell'indennità una tantum ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento
la clausola va letta come correlata alla prestazione lavorativa nel periodo di riferimento, con riproporzionamento dell'importo ai mesi di servizio effettivamente prestati
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
ritenuto irrilevante perché, per dato pacifico, non applicabile alla ricorrente; comunque non idoneo a mutare il criterio di riproporzionamento affermato
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso
art. 2 d.lgs. 2006
citato nel richiamo alla funzione paranomofilattica della Corte e al nuovo art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Massime di principio
- L'indennità una tantum riconducibile alla vacanza contrattuale ha funzione di recupero parziale del potere d'acquisto del lavoratore nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e, salvo diversa pattuizione espressa, non può essere integralmente imputata al datore di lavoro subentrato per coprire periodi di attività svolti presso precedenti datori.
- Quando la clausola collettiva prevede la corresponsione dell'una tantum 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento', l'importo deve essere riproporzionato in base alla concreta durata del servizio effettivamente reso alle dipendenze del soggetto obbligato.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva deve essere condotta secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando sia il dato letterale sia la coerenza sistematica della clausola con la sua funzione economico-sociale.
- In assenza di una previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente a carico del datore esistente al momento del rinnovo, non è giustificato trasferire su di esso anche la quota dell'una tantum riferibile a periodi lavorati presso altri appaltatori.
- Se la questione di diritto è compiutamente definita e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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