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Sentenza

Sentenza del 13/12/2024 n. 32405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento n. 5206, relativo alla TOSAP per l’anno d’imposta 2019, con cui il Comune contestava a ENEL PRODUZIONE S.p.A. l’omessa denuncia dell’occupazione di aree comunali mediante opere di sua proprietà. La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 196/2021 del 16 giugno 2021, aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni, riducendole dal 100% al 30%. La società aveva appellato la decisione, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise aveva dichiarato inammissibile l’appello perché, composto da 96 pagine oltre a 16 pagine di memorie, ritenuto prolisso, ripetitivo e non idoneo a rendere chiare le censure. In cassazione ENEL ha dedotto, con un unico motivo articolato, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 121 c.p.c., 2 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.: a suo avviso l’appello era comprensibile e l’inammissibilità era stata applicata senza una base normativa, in contrasto con l’interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la lunghezza e la farraginosità dell’atto non bastano a renderlo inammissibile se, considerato nel suo complesso, consente di comprendere la vicenda e individuare con chiarezza le censure. Nel caso concreto l’appello permetteva di ricostruire il giudizio e conteneva motivi intelligibili: contestava la motivazione dell’avviso, la prova e i criteri della pretesa e la natura dell’area; deduceva inoltre questioni sulla disciplina TOSAP/COSAP e sui presupposti dell’imposizione, nonché l’illegittimità delle sanzioni per decadenza, carenza del requisito soggettivo, incertezza normativa e mancata applicazione del cumulo giuridico. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione. Non ha deciso nel merito la debenza della TOSAP né le singole contestazioni sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 121 c.p.c.

    Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    Il dovere di chiarezza e sinteticità riguarda gli atti processuali, ma la sua violazione non determina automaticamente l’invalidità o l’inammissibilità: occorre verificare se abbia reso oscure le questioni o incomprensibili le censure.

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    D'altra parte, le ipotesi di inammissibilità del ricorso in appello nel giudizio tributario sono previste unicamente dall'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 e, come tali, non possono essere interprete estensivamente.

    Le cause di inammissibilità dell’appello tributario sono tassative e vanno interpretate restrittivamente. L’inammissibilità per motivi non specifici ricorre quando la motivazione sia mancante o assolutamente incerta, non quando l’atto sia soltanto lungo o prolisso ma consenta comunque di comprendere le contestazioni.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è richiamata quale norma di collegamento che rende applicabili al processo tributario le regole del processo civile, tra cui l’art. 121 c.p.c.; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • Art. 111 Cost.

    La Corte valorizza l’effettività del diritto di accesso alla giustizia e delle impugnazioni: le regole formali non devono essere applicate in modo eccessivamente rigoroso, se ciò sacrifica il diritto senza che l’atto sia realmente incomprensibile.

  • Art. 46, commi 1, 4 e 5, disp. att. c.p.c.

    Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

    La disciplina, pur non applicabile ratione temporis al caso, conferma che il superamento dei criteri o limiti redazionali non comporta di per sé invalidità dell’atto; può invece essere considerato ai fini delle spese.

  • Art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    L'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

    La carenza di chiarezza o sinteticità assume rilievo invalidante solo se compromette concretamente la comprensione dei fatti o delle censure, traducendosi nella violazione dei requisiti di contenuto e forma prescritti per l’impugnazione.

  • Art. 14 disp. prel. c.c.

    L'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia.

    Le norme che limitano l’accesso alla giustizia, come quelle che prevedono l’inammissibilità dell’impugnazione, non si estendono oltre i casi espressamente contemplati.

Massime di principio

  • Un atto d’impugnazione non diventa inammissibile per il solo fatto di essere molto lungo, ripetitivo o poco elegante: conta se, letto nel suo complesso, consente di ricostruire la vicenda e identificare le critiche alla decisione.
  • La sinteticità si valuta in rapporto alla complessità e al numero delle questioni trattate, non attraverso il solo conteggio delle pagine. Una lunghezza eccessiva può rilevare, ma non sostituisce la verifica concreta dell’intelligibilità.
  • Nel processo tributario l’inammissibilità per difetto di specificità richiede motivi mancanti o assolutamente incerti; gli elementi di specificità possono risultare anche implicitamente dall’intero atto, comprese le premesse e le conclusioni.
  • Il giudice deve preferire, quando possibile, un’interpretazione conservativa dell’atto che ne consenta l’esame nel merito. Una sanzione processuale che chiuda l’accesso all’impugnazione deve avere fondamento normativo e applicazione proporzionata.
  • La violazione delle regole redazionali o dei limiti dimensionali non determina automaticamente invalidità o inammissibilità; secondo la disciplina richiamata, può incidere sulla decisione relativa alle spese. Un esito diverso può giustificarsi se l’atto diventa effettivamente oscuro o impedisce di comprendere le censure.

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