Cassazione Penale, Sentenza n. 35291/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un sinistro verificatosi il 19 febbraio 2019, alle ore 18:40, sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, in prossimità del km 711+300, nel territorio di Calvi Risorta. L’imputato conduceva un autocarro nella corsia di marcia lenta; un’autovettura sopraggiungente, condotta da un terzo e con a bordo come passeggero la persona poi deceduta, urtava con la parte anteriore destra la parte posteriore dell’autocarro. All’imputato era contestato di avere concorso causalmente all’evento riducendo progressivamente la velocità del mezzo da circa 23 a circa 16 km/h e spostandosi gradualmente verso la corsia di emergenza, così creando pericolo e intralcio, in violazione degli artt. 140, 141, comma 6, e 176, comma 1, cod. strada; il reato contestato era l’omicidio stradale ex art. 589-bis c.p. Il G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 giugno 2022 resa in giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 ottobre 2025, depositata il 28 gennaio 2026, aveva rigettato gli appelli del pubblico ministero e delle parti civili e confermato l’assoluzione. Aveva ritenuto che, considerate le tre corsie, la marcia dell’autocarro nella corsia lenta, la strada rettilinea, la piena visibilità e l’assenza di traffico interferente, la velocità ridotta non avesse creato un pericolo o intralcio concreto; l’accostamento verso destra avrebbe inoltre ampliato lo spazio per il superamento. Aveva individuato nella prolungata distrazione del conducente dell’autovettura la causa del sinistro, osservando che questi avrebbe potuto avvistare l’autocarro a circa 95 metri e frenare o deviare. Il Procuratore generale ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 40 e 589-bis c.p. e dell’art. 141, comma 6, cod. strada, sostenendo che l’assenza di un limite minimo di velocità non esonerava dalla valutazione concreta della pericolosità della marcia a circa 16 km/h; 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze tecniche, per avere la Corte d’appello disatteso senza adeguata motivazione la consulenza del pubblico ministero, i rilievi della Polizia stradale e i dati del cronotachigrafo; 3) violazione dell’art. 176 cod. strada, contestando la valutazione del parziale spostamento dell’autocarro verso la corsia di emergenza e deducendo che la posizione semi-obliqua avrebbe reso meno percepibile il mezzo; 4) violazione dell’art. 40 c.p. e vizio di motivazione sul nesso causale, perché velocità e collocazione dell’autocarro avrebbero almeno concorso a determinare il rischio e l’urto. Il ricorrente chiedeva l’annullamento con rinvio. Le parti civili avevano aderito al ricorso e richiesto anche risarcimento, provvisionali di 80.000 euro e 10.000 euro e rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Poiché la sentenza d’appello aveva confermato l’assoluzione, ricorreva una doppia conforme assolutoria e, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, c.p.p., il pubblico ministero poteva ricorrere soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p., non per il vizio di motivazione o il travisamento della prova. Il secondo motivo era quindi inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle consulenze, dei rilievi e dei dati del cronotachigrafo. Anche il primo, il terzo e il quarto motivo, sebbene formulati in parte come violazioni di legge, miravano in concreto a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove. La Corte ha precisato che l’art. 141, comma 6, cod. strada impone una valutazione concreta dell’eventuale pericolo o intralcio e che l’assenza di un limite minimo di velocità non esaurisce l’accertamento; ha però rilevato che la Corte d’appello aveva applicato tale criterio alle circostanze accertate. Analogamente, quanto all’art. 176 cod. strada, la censura contestava l’accertamento dell’incidenza causale della posizione dell’autocarro, non l’interpretazione astratta della norma. Sul nesso causale, la decisione di merito aveva applicato il giudizio controfattuale e aveva ritenuto che l’urto si sarebbe verificato anche con una velocità maggiore dell’autocarro, data l’assenza di manovre conservative del conducente sopraggiungente; il ricorso chiedeva invece una diversa valutazione dei dati tecnici. Le richieste delle parti civili di annullamento con rinvio, risarcimento, provvisionali e spese non sono state accolte; la Cassazione ha osservato che, confermata l’assoluzione all’esito dell’impugnazione, non poteva pronunciare le richieste statuizioni risarcitorie o assegnare una provvisionale. Non è stata applicata la condanna ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; non sono state poste a carico dell’imputato le spese delle parti civili, risultate soccombenti.
Norme richiamate
Tale disposizione stabilisce che, quando il giudice di appello conferma la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., vale a dire per esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
In caso di conferma in appello della sentenza di proscioglimento, il ricorso del pubblico ministero è limitato ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.; non è consentito chiedere una rivalutazione della prova o censurare la motivazione sotto la veste formale della violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Sono invece estranei al catalogo consentito sia il motivo di cui alla lett. d), relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, sia quello previsto dalla lett. e), concernente la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova.
Il vizio di motivazione e il travisamento della prova non sono deducibili dal pubblico ministero contro una seconda decisione assolutoria, nell’ambito del limite previsto dall’art. 608, comma 1-bis, c.p.p.
art. 141, comma 6, cod. strada
Il precetto Vieta di circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione e impone, quindi, un apprezzamento riferito alle condizioni effettive della strada, del traffico, della visibilità e del veicolo.
La violazione non si desume dalla sola ridotta velocità né dall’assenza o presenza di una soglia minima: occorre verificare in concreto se la velocità abbia costituito pericolo o intralcio, tenendo conto delle condizioni della strada, del traffico, della visibilità e del veicolo.
La norma vieta, salvo i casi consentiti, la circolazione sulla corsia di emergenza e disciplina l'uso delle corsie autostradali per tutelare la sicurezza della circolazione.
La disposizione vieta, salvo le eccezioni consentite, la circolazione sulla corsia di emergenza e tutela la sicurezza autostradale; l’eventuale rilievo causale della condotta va accertato in concreto e non può essere sostituito da una diversa ricostruzione fattuale in sede di ricorso del pubblico ministero contro una doppia conforme assolutoria.
È principio pacifico che, nei reati colposi di evento, la condotta di un terzo non esclude il nesso causale con la condotta dell'imputato quando entrambe abbiano concorso alla produzione dell'evento; l'esclusione ricorre soltanto quando la condotta sopravvenuta presenti efficacia causale autonoma nei termini dell'art. 41, secondo comma, cod. pen.
La condotta di un terzo non interrompe di per sé il nesso causale quando abbia concorso con quella dell’imputato alla produzione dell’evento; l’esclusione richiede che la condotta sopravvenuta abbia efficacia causale autonoma ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p. L’accertamento concreto del nesso e del giudizio controfattuale resta però valutazione di fatto.
È principio pacifico che, nei reati colposi di evento, la condotta di un terzo non esclude il nesso causale con la condotta dell'imputato quando entrambe abbiano concorso alla produzione dell'evento; l'esclusione ricorre soltanto quando la condotta sopravvenuta presenti efficacia causale autonoma nei termini dell'art. 41, secondo comma, cod. pen.
La causa sopravvenuta esclude il nesso con la condotta precedente soltanto se presenta efficacia causale autonoma; la mera condotta colposa concorrente di un terzo non è sufficiente a escluderlo.
Il precetto Vieta di circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione e impone, quindi, un apprezzamento riferito alle condizioni effettive della strada, del traffico, della visibilità e del veicolo.
La decisione non formula una regola autonoma di interpretazione dell’art. 589-bis c.p.; la responsabilità per omicidio stradale presupponeva, nel caso esaminato, l’accertamento della condotta colposa e del suo nesso causale con l’evento, questioni che la Corte non ha riesaminato nel merito per i limiti del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero non segue la condanna prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso concreto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero non ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
A seguito della richiesta di impugnazione formulata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. nell'interesse delle parti civili, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
La sentenza dà conto della richiesta di impugnazione delle parti civili ai sensi dell’art. 572 c.p.p., ma non enuncia una regola interpretativa autonoma della disposizione.
La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di proscioglimento emessa in primo grado.
L’art. 140 cod. strada è richiamato tra le norme invocate dalle parti, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione; le censure sono dichiarate inammissibili perché rivolte, in concreto, alla ricostruzione del fatto.
La distinzione corre tra errore di diritto, censurabile, ed errore nella ricostruzione o valutazione del fatto, non deducibile dal pubblico ministero contro la seconda decisione assolutoria.
Il ricorso per cassazione deve denunciare un errore giuridico effettivo nei limiti consentiti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione o valutazione del fatto, specialmente contro una seconda decisione assolutoria.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello conferma una sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione soltanto per i motivi tassativamente ammessi dall’art. 608, comma 1-bis, c.p.p.; sono esclusi il vizio di motivazione, il travisamento della prova e le doglianze che, pur rubricate come violazioni di legge, sollecitino una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nel distinguere la violazione di legge dalla censura fattuale, occorre guardare al contenuto effettivo del motivo e non alla sua qualificazione formale: è deducibile l’errore nell’individuazione o interpretazione della regola giuridica, non la richiesta di ridefinire la premessa fattuale, scegliere tra ricostruzioni tecniche contrapposte o attribuire diverso peso agli elementi di prova.
- La velocità molto ridotta integra la violazione dell’art. 141, comma 6, cod. strada solo se, valutate le circostanze concrete, costituisce intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione; l’assenza di un limite minimo di velocità non esaurisce l’accertamento.
- Nei reati colposi di evento, la condotta di un terzo non esclude il nesso causale se ha concorso con quella dell’imputato alla produzione dell’evento; l’esclusione richiede l’efficacia causale autonoma della condotta sopravvenuta ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p. Il giudizio controfattuale e la verifica della concretizzazione del rischio sono valutazioni da compiere sulle circostanze accertate.
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