Cassazione Civile, Ordinanza n. 34842/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere dal professionista il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008. I giudici di merito avevano ritenuto il credito prescritto, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del 16 giugno 2009 e considerando tardiva la richiesta dell'ente, notificata con raccomandata pervenuta il 27 giugno 2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione alla normativa previdenziale e fiscale richiamata, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel fissare il decorso della prescrizione, perché il D.P.C.M. 4 giugno 2009 aveva previsto per quei contribuenti il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, rilevava il differimento al 6 luglio 2009 previsto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Il giudice di rinvio dovrà quindi considerare tale data quale dies a quo del termine prescrizionale quinquennale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.
art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata.
prevede che i versamenti dei contributi siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato quale norma sui termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009
ha differito al 6 luglio 2009 il termine per i versamenti dovuti dai contribuenti rientranti nelle condizioni previste dalla disposizione.
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
è richiamato come base della delega attuativa cui si è conformato il D.P.C.M. richiamato.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
- Ai fini del dies a quo della prescrizione rilevano anche i differimenti normativi del termine di versamento disposti per specifiche categorie di contribuenti, poiché il termine prescrizionale segue il momento in cui il credito contributivo diviene esigibile.
- Il D.P.C.M. adottato in attuazione della disciplina sui versamenti fiscali e contributivi, quando ha funzione attuativa o integrativa della legge, ha natura regolamentare e va considerato fonte normativa idonea a incidere sul termine di pagamento.
- Per stabilire la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali occorre avere riguardo al termine effettivo di versamento previsto dalla disciplina applicabile al caso concreto, comprensivo di eventuali slittamenti.
- La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo né della decorrenza della prescrizione.
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