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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34842/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere dal professionista il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008. I giudici di merito avevano ritenuto il credito prescritto, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del 16 giugno 2009 e considerando tardiva la richiesta dell'ente, notificata con raccomandata pervenuta il 27 giugno 2014. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione alla normativa previdenziale e fiscale richiamata, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel fissare il decorso della prescrizione, perché il D.P.C.M. 4 giugno 2009 aveva previsto per quei contribuenti il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, rilevava il differimento al 6 luglio 2009 previsto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Il giudice di rinvio dovrà quindi considerare tale data quale dies a quo del termine prescrizionale quinquennale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    prevede che i versamenti dei contributi siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    richiamato quale norma sui termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009

    ha differito al 6 luglio 2009 il termine per i versamenti dovuti dai contribuenti rientranti nelle condizioni previste dalla disposizione.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    è richiamato come base della delega attuativa cui si è conformato il D.P.C.M. richiamato.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
  • Ai fini del dies a quo della prescrizione rilevano anche i differimenti normativi del termine di versamento disposti per specifiche categorie di contribuenti, poiché il termine prescrizionale segue il momento in cui il credito contributivo diviene esigibile.
  • Il D.P.C.M. adottato in attuazione della disciplina sui versamenti fiscali e contributivi, quando ha funzione attuativa o integrativa della legge, ha natura regolamentare e va considerato fonte normativa idonea a incidere sul termine di pagamento.
  • Per stabilire la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali occorre avere riguardo al termine effettivo di versamento previsto dalla disciplina applicabile al caso concreto, comprensivo di eventuali slittamenti.
  • La dichiarazione fiscale del professionista è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo né della decorrenza della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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