Cassazione Civile, Ordinanza n. 10037/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento di una rilevante esposizione derivante da scoperto di conto corrente. I destinatari del decreto proponevano opposizione, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile perché tardiva, oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. La Corte d'appello confermava ritenendo che: la contestazione sulla documentazione bancaria fosse generica e riferita alla mera conformità delle copie; l'opposizione non avesse specificamente censurato la notifica del decreto né fosse stata proposta come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; la questione della legittimazione attiva della banca non fosse stata ritualmente e tempestivamente dedotta, e comunque fosse preclusa dall'inammissibilità dell'opposizione. In Cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento delle copie, sostenendo che la notifica del decreto non si fosse perfezionata nel luogo indicato e che vi fosse stato un disconoscimento specifico della scrittura privata prodotta dalla banca; con il secondo deducevano, in via subordinata, la violazione delle norme sulla legittimazione ad agire, assumendo che il difetto di legittimazione della banca fosse stato eccepito sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché l'opposizione era stata proposta oltre il termine utile e senza essere qualificata né sorretta dai presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano specificato, in modo autosufficiente, dove e come avessero dedotto in precedenza la questione relativa al diverso luogo di notifica; e ha confermato che il disconoscimento della conformità delle copie era stato formulato in modo generico, dunque inefficace. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è perentorio; l'opposizione proposta oltre tale termine è inammissibile, salvo i casi di opposizione tardiva.
L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore
L'opposizione tardiva richiede non solo l'irregolarità della notificazione, ma anche la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto e dell'impossibilità di proporre opposizione nei termini.
La contestazione della conformità all'originale della copia di un documento deve essere specifica e circostanziata, non potendo risolversi in formule generiche o di stile.
La scrittura privata fa piena prova fino a disconoscimento; il disconoscimento deve essere tempestivo e specifico.
Il disconoscimento della scrittura o della copia documentale deve essere compiuto secondo le forme e i tempi processuali previsti, altrimenti resta inefficace.
L'onere di provare i fatti posti a fondamento della tempestiva opposizione e del disconoscimento efficace grava sulla parte che li allega.
Le regole legali sull'onere della prova non risultano derogabili se non nei limiti consentiti dalla legge.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo, senza che la Corte ne ricavasse una decisiva violazione autonoma rispetto alla questione della tardività dell'opposizione.
La legittimazione ad agire deve essere allegata e dedotta nei termini processuali utili; non può essere efficacemente fatta valere in cassazione come questione nuova o comunque preclusa.
L'interesse ad agire e la legittimazione processuale devono risultare ritualmente contestati e non possono essere esaminati se preclusi dall'inammissibilità dell'opposizione.
Il disconoscimento formulato solo nella memoria istruttoria successiva è stato considerato tardivo e quindi irrilevante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata come parametro per l'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è proposta oltre il termine ordinario, la parte deve qualificare espressamente l'atto come opposizione tardiva e allegare/provare sia l'irregolarità della notificazione sia la mancata tempestiva conoscenza del decreto per effetto di tale irregolarità o per caso fortuito o forza maggiore.
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata; il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve essere specifico, chiaro e circostanziato; formule generiche o omnicomprensive non sono idonee a privare il documento di efficacia probatoria.
- Le contestazioni sulla legittimazione attiva o su profili processuali della controparte devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; se l'opposizione è inammissibile per tardività, tali questioni possono restare assorbite o precluse.
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