Cassazione Penale, Sentenza n. 08399/2026 del 04/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 12/05/2020 al 21/10/2022 (892 giorni). Mamone era indagato per partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per intestazione fittizia di veicolo (art. 512-bis c.p.). In sede di merito è stato assolto dal reato associativo e condannato solo per art. 512-bis, pena di 1 anno e 4 mesi, scontata integralmente in custodia cautelare. Il ricorrente ha sostenuto che la custodia era stata applicata concretamente e principalmente per l'accusa associativa poi prosciolta, mentre l'unica condanna residua non sarebbe stata in concreto idonea a giustificare la misura (citando la posizione diversa del coimputato Pecoraro). Ha inoltre invocato profili di incostituzionalità della interpretazione che esclude l'indennizzo in presenza di condanna per altro titolo e chiesto, in subordine, indennizzo per la parte di detenzione eccedente la pena inflitta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, in presenza di pluralità di imputazioni, la condanna anche per una sola delle imputazioni che era espressamente indicata come titolo della misura cautelare esclude il diritto alla riparazione, purché quel reato sia autonomamente idoneo a legittimare la custodia. Nel caso concreto l'ordinanza cautelare indicava espressamente la custodia in carcere per i capi corrispondenti anche al reato poi giudicato con condanna (art. 512-bis), per il quale la pena edittale consente la custodia in carcere; quindi non è riconosciuto l'indennizzo. La questione di illegittimità costituzionale dell'interpretazione è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza e della pronuncia della Corte costituzionale n. 219/2008. Quanto all'istanza di indennizzo per la porzione di detenzione eccedente la pena inflitta, la Corte ha osservato che quel profilo sarebbe astrattamente meritevole ma è inammissibile perché la sentenza di condanna non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione della domanda; l'art. 315 c.p.p. aggancia i termini di proponibilità alla definitività del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Reato di intestazione fittizia ritenuto autonomamente idoneo, per la sua pena edittale, a legittimare la custodia cautelare; la condanna per tale reato esclude il diritto alla riparazione per il periodo coperto dalla misura disposta anche in relazione a quel capo.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa indicato fra i titoli della misura cautelare; la successiva assoluzione per questo capo non rileva ai fini del diritto all'indennizzo se resta una condanna per altro reato idoneo a giustificare la custodia.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; interpretata in conformità alla giurisprudenza di legittimità: quando il processo si conclude con condanna per uno dei reati posti a fondamento della misura, e quel reato era idoneo a sorreggere la custodia, la detenzione non si considera "ingiusta" per la parte corrispondente.
art. 315 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione che decorre dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna; la domanda è inammissibile se proposta prima della definitività del provvedimento presupposto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma che può determinare presunzione di adeguatezza della custodia per il reato associativo; la Corte osserva che l'ordinanza cautelare non escludeva il capo relativo a intestazione fittizia, dunque non si può ritenere che la misura fosse determinata unicamente dalla normativa o dalla presunzione riferita al capo associativo.
Sentenza Corte costituzionale n. 219/2008
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di art. 314 nella parte che condizionava il diritto alla riparazione al proscioglimento, affermando ampia tutela della libertà personale; tuttavia la decisione di legittimità richiamata nella sentenza ritiene compatibile l'esclusione dell'indennizzo quando parte della detenzione corrisponde ad una condanna confermata in via definitiva.
Art. 5, par. 5 CEDU; Art. 9, par. 5 Patto ICCPR
Richiamati dal ricorrente come parametri internazionali che riconoscono il diritto all'indennizzo per detenzioni non conformi; la Corte ha ritenuto che tali standard richiedono l'assenza di un valido titolo giustificativo della restrizione e quindi non impongono un diverso esito quando una parte della detenzione trova conferma nella condanna.
Massime di principio
- Se in un procedimento sono contestati più reati e l'ordinanza cautelare indica espressamente più capi come titolo della misura, la condanna per anche uno solo di quei reati che sia autonomamente idoneo a giustificare la custodia esclude il diritto alla riparazione per l'intero periodo di detenzione riconducibile a quel titolo.
- Per valutare se sussiste diritto all'indennizzo occorre leggere il dispositivo dell'ordinanza cautelare: se il capo per cui si è poi condannati è stato espresso come titolo della misura, la riparazione è preclusa per la parte coperta da quella legittimazione.
- La posizione o la mancanza di misura cautelare a carico di coindagati non è decisiva: la valutazione delle esigenze cautelari è individuale e non trasferibile automaticamente ad altri soggetti.
- Se la condanna è definitiva e la durata complessiva della custodia eccede la pena inflitta per il reato che ha giustificato la custodia, può esserci spazio per richiesta di riparazione per la parte eccedente; tuttavia la domanda è proponibile solo dopo la definitività del provvedimento (termine e decorrenze previsti dall'art. 315 c.p.p.).
- Pur esistendo pronunce costituzionali e standard internazionali che ampliano la tutela contro detenzioni ingiuste, la giurisprudenza consolidata esclude l'indennizzo quando esiste una conferma giudiziale di responsabilità per un titolo che giustifica la misura; quindi nelle situazioni analoghe occorre documentare che la custodia è stata concretamente determinata esclusivamente da un capo per il quale si è stati assolti.
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