Cassazione Civile, Ordinanza n. 35370/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La vicenda trae origine da un procedimento ex legge Pinto in cui la Corte d'appello aveva riconosciuto a favore di un soggetto un indennizzo per irragionevole durata del processo. Successivamente il Ministero della giustizia proponeva revocazione contro quel decreto, deducendo che la domanda era stata proposta sulla base di una procura falsa e che, quindi, il provvedimento era stato ottenuto mediante dolo del difensore o errore di fatto. La Corte d'appello respingeva la revocazione, rilevando che non vi era stato un accertamento della falsità della procura, che la dedotta causa di revocazione per errore di fatto era tardiva e che la procura risultava formalmente valida. Nonostante la totale soccombenza del Ministero, la Corte d'appello compensava le spese per "giusti motivi" legati alla "peculiarità della materia". Il ricorrente in Cassazione censurava proprio questa statuizione, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la compensazione sarebbe stata disposta senza reciproca soccombenza e senza una motivazione idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente e apodittica, poiché non esplicitava quali concrete gravi ed eccezionali ragioni giustificassero la compensazione. Ha inoltre affermato che, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la valutazione va compiuta secondo la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, con effetto retroattivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato sul punto e ha deciso nel merito, ponendo le spese del giudizio di revocazione e quelle di legittimità a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione di revocazione proposta dal Ministero per dolo del difensore, documenti decisivi ed errore di fatto
richiamato dal ricorrente come norma sulla soccombenza nella regolazione delle spese
interpretato nel testo applicabile dopo la sentenza della Corte costituzionale; la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni e deve essere motivata espressamente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge nella disciplina delle spese
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito sulla regolazione delle spese una volta cassata la decisione e non occorrendo ulteriori accertamenti
artt. 61 n. 2, 81 comma 1, 481, 48, 479, 476 comma 2, 61 n. 11 e 640 c.p.
menzionati nella descrizione dell'iniziativa penale originata dalla presunta falsificazione della procura
fonte dell'indennizzo per irragionevole durata del processo
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; gli effetti retroagiscono
Massime di principio
- La valutazione della legittimità della compensazione delle spese deve essere compiuta sulla base della disciplina vigente per effetto dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità, i cui effetti retroagiscono al momento dell'introduzione della norma dichiarata illegittima.
- In caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni e il giudice deve darne specifica ed esplicita motivazione; formule apodittiche come il richiamo alla mera peculiarità della materia non sono sufficienti.
- La mancanza di una motivazione idonea sulla sussistenza delle ragioni che giustificano la compensazione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando la cassazione riguardi solo la regolazione delle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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