Cassazione Civile, Ordinanza n. 28733/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro per annualità 1993-2003. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Campania lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo carenti i motivi specifici di gravame. In cassazione l'Ufficio ha dedotto tre censure: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto non specifico l'appello; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa verifica della valida notifica delle cartelle di pagamento; violazione degli artt. 342 c.p.c. e 52 D.Lgs. 546/1992 per l'asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario l'inammissibilità per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sussiste quando il gravame, anche se redatto in modo non tecnico e privo di capitolazioni, consenta comunque di ricavare in modo inequivoco le censure dall'atto considerato nel suo complesso. Dalla lettura dell'appello emergeva infatti una critica, sia pure poco lineare, alla decisione di primo grado, fondata sulla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., sulla documentazione prodotta per dimostrare la notifica delle cartelle, sul termine di prescrizione applicabile e sul regime delle spese. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta, ma la Corte ritiene fondato il motivo perché l'atto di appello conteneva comunque censure riconoscibili nel loro complesso
richiamato quale parametro della motivazione degli atti del processo tributario
invocato quale vizio di nullità processuale
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia/verifica sulla notifica delle cartelle
richiamato nel terzo motivo in tema di specificità dei motivi di appello
richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. come disciplina dell'appello nel processo tributario
invocato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
la Corte afferma che l'inammissibilità per difetto di motivi specifici non ricorre se la censura è ricavabile dall'atto di appello nel suo complesso
richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, la cui violazione era dedotta nell'appello dell'Ufficio
richiamato anche per il secondo motivo come vizio processuale
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, pur redatto in modo non tecnico o poco lineare, dal suo contenuto complessivo siano comunque identificabili con chiarezza le critiche alla sentenza impugnata.
- La verifica della specificità dei motivi di impugnazione deve essere compiuta sull'intero atto di appello, valorizzando premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni, e non soltanto la forma o l'assenza di capitolazioni formali.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici richiede una reale impossibilità di comprendere le censure; non basta un'esposizione disordinata o imperfetta se la volontà impugnatoria emerge in modo inequivoco.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione che investe la questione processuale decisiva è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- rami
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