Cassazione Penale, Ordinanza n. 03096/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 25 novembre 2022, avevano concordato in appello, ai sensi degli artt. 599 e 599-bis c.p.p., la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la rideterminazione della pena in due anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2023, aveva recepito l’accordo. Un imputato deduceva violazione dell’art. 129 c.p.p. e vizi motivazionali per omessa pronuncia sulla possibile declaratoria di proscioglimento. Entrambi contestavano inoltre l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che la condotta fosse priva di valenza intimidatoria, e l’aggravante della rapina commessa da più persone riunite ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., assumendo che fosse stata ritenuta sulla base della mera percezione di un testimone e senza la simultanea presenza di più persone. L’imputazione riguardava, in concorso, il tentativo di estorsione aggravato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili le doglianze concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i motivi rinunciati con il concordato in appello, salvo che riguardino la formazione della volontà di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o una pronuncia difforme. Le contestazioni sulle aggravanti non denunciavano una qualificazione giuridica palesemente eccentrica rispetto all’imputazione, ma richiedevano una rivalutazione di fatti e prove, estranea ai limiti del sindacato consentito dopo il concordato.
Norme richiamate
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all’accordo. Non sono invece deducibili i motivi rinunciati, l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi di pena che non comportino l’illegalità della sanzione.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
Dopo il concordato in appello non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., salvo che il ricorso riguardi uno dei limitati profili ammissibili individuati per tale rito.
Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato.
La qualificazione giuridica del fatto può essere contestata nei limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. quando risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto all’imputazione. È inammissibile la censura che richieda valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione o il riesame di fatti e prove.
La disposizione è indicata nell’imputazione come base del concorso di persone nel tentativo di estorsione; l’ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La disposizione è indicata nell’imputazione relativa al tentativo di estorsione; l’ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La disposizione è indicata nell’imputazione per il delitto di estorsione tentata; l’ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La disposizione è oggetto della censura relativa all’aggravante della rapina commessa da più persone riunite, ma la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, ritenendo inammissibile la doglianza.
La disposizione è oggetto della censura sull’aggravante contestata, ma la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, poiché la doglianza richiederebbe una rivalutazione di fatti e prove.
La norma è richiamata quale base procedurale della richiesta concordata in appello; l’ordinanza non ne enuncia una specifica interpretazione.
La norma è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso ai contenuti necessari alla motivazione; non è oggetto di un principio interpretativo della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; restano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel perimetro del ricorso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la qualificazione giuridica del fatto è censurabile quando appaia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione; non è invece consentito ottenere una rivalutazione di questioni fattuali o probatorie.
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