Cassazione Penale, Ordinanza n. 14786/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 7 febbraio 2023, che lo aveva condannato per calunnia. Con il primo motivo ha dedotto una questione relativa alla prescrizione: la Corte ha individuato il momento rilevante, non nella data apparente dello scritto, ma in quella del suo inoltro e della sua ricezione presso la Procura della Repubblica di Siena, avvenuta ai primi di maggio 2015. Considerato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi e la sospensione computata in 173 giorni, ha escluso che la prescrizione fosse maturata alla data della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il mancato svolgimento della perizia grafica richiesta; la Corte ha ritenuto la perizia superflua perché l’imputato aveva riconosciuto la paternità dello scritto e la falsità delle accuse contenutevi. Con il terzo motivo ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, contestando la valutazione della circostanza che il testo di una lettera di scuse fosse comparso sul computer del sovrintendente cui le scuse erano rivolte; la Corte ha ritenuto tale circostanza ininfluente, poiché l’imputato aveva ribadito dinanzi al giudice la falsità delle accuse originarie.
La decisione
La Corte di cassazione, con ordinanza deliberata il 29 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso: tutti e tre i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha escluso la maturazione della prescrizione, reputato non illogica la valutazione di superfluità della perizia grafica e considerato non decisiva la circostanza relativa alla lettera di scuse, rilevando che il terzo motivo mirava a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi all’inammissibilità.
Norme richiamate
il reato di calunnia va correlato non alla data apparente dello scritto, ma a quella in cui tale scritto è stato inoltrato e poi pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena
Ai fini della collocazione temporale del reato di calunnia, rileva la data in cui lo scritto accusatorio è inoltrato e perviene all’autorità giudiziaria, non la data apparente apposta sullo scritto.
Massime di principio
- Per individuare il momento rilevante del reato di calunnia realizzato mediante uno scritto, occorre considerare quando lo scritto viene inoltrato e perviene all’autorità giudiziaria, non la data apparente che reca.
- La perizia grafica può essere ritenuta superflua senza illogicità quando l’imputato riconosce la paternità dello scritto e la falsità delle accuse che vi sono contenute.
- È inammissibile la censura che, sotto forma di motivo di ricorso, mira a sostituire alla ricostruzione dei fatti adottata dal giudice di merito una diversa valutazione, quando la sentenza impugnata ha spiegato l’irrilevanza della circostanza invocata.
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