Cassazione Penale, Ordinanza n. 01033/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non riconducibile a un vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità. La decisione di merito è rimasta quindi ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per il delitto commesso in Rovigo il 4 giugno 2014, contestato ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. Con un unico motivo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità, contestando in particolare il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. La ricorrente ha inoltre depositato una memoria difensiva. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche, perché sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e dirette a ottenere una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti di prova. Non sono stati allegati specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta complessivamente priva di illogicità macroscopiche. Il riconoscimento fotografico è stato considerato attendibile in ragione della ritenuta affidabilità della persona offesa e degli ulteriori elementi probatori e logici di corroborazione.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma contestata in tema di concorso di persone nel reato.
art. 624-bis c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, nella specifica contestazione oggetto della condanna.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p.
Richiamato per le circostanze aggravanti contestate insieme al delitto di furto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione mediante censure generiche, meramente riproduttive di contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione delle fonti di prova o in una rilettura alternativa del compendio probatorio, salvo l'allegazione di specifici, decisivi e oggettivamente rilevabili travisamenti di emergenze processuali.
- Il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa può fondare l'affermazione di responsabilità quando il giudice ne abbia motivatamente valutato l'attendibilità e abbia indicato gli ulteriori elementi probatori o logici di corroborazione.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando, considerata nel suo complesso, non presenti illogicità macroscopiche ed evidenti.
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