Cassazione Penale, Ordinanza n. 15282/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto e rilevando che la sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sulle questioni prospettate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29 maggio 2023. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per quattro episodi di furto in abitazione, tentato e consumato, relativi ai capi da 1 a 4, e dichiarando improcedibile per difetto di querela il reato di furto monoaggravato contestato al capo 5, con conseguente rideterminazione della pena. L'unico motivo di ricorso denunciava l'omessa motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura si risolvesse in mere doglianze di fatto e fosse manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva fornito adeguata risposta alle questioni sottoposte al suo esame.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata indirettamente attraverso la contestazione dei furti in abitazione tentati e consumati.
La disposizione è richiamata indirettamente attraverso il reato di furto monoaggravato contestato al capo 5.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la denuncia di omessa motivazione, si risolva in mere doglianze relative alla ricostruzione o valutazione dei fatti, estranee ai limiti del giudizio di legittimità.
- La censura di omessa motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata fornisce una risposta adeguata alle questioni dedotte con l'atto di appello.
- La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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