Cassazione Penale, Ordinanza n. 09120/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei due motivi di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla propria responsabilità penale sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici, poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In particolare, la ricorrente non ha instaurato un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, limitandosi a formulare affermazioni generiche, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
c) enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta; motivi generici, privi di un confronto critico con la motivazione impugnata, determinano l'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, pur deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si limitino ad affermazioni generiche senza individuare specificamente gli errori attribuiti alla decisione impugnata e senza instaurare un nesso critico con il relativo percorso argomentativo.
- Quando la motivazione della sentenza di merito risulta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, il ricorso deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione; la mera riproposizione di censure generiche non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
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