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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12860/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza del 20 giugno 2023 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata. Un ricorrente ha denunciato inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al preteso travisamento della prova testimoniale e alla propria dedotta posizione di mero prestanome. L’altro ha censurato l’illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. La sentenza d’appello era impugnabile entro il 2 novembre 2023; il ricorso di quest’ultimo risulta presentato il 6 novembre 2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato riproponeva motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza una critica argomentata alla decisione impugnata; le censure, comprese quelle sulla posizione di mero prestanome, erano pertanto non specifiche e solo apparenti. Il ricorso dell’altro imputato è stato ritenuto tardivo, essendo stato presentato il 6 novembre 2023 oltre il termine scaduto il 2 novembre 2023; la disciplina dell’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non era applicabile, poiché l’imputato era stato presente nel giudizio di primo grado. Inoltre, anche i motivi di tale ricorso reiteravano quelli d’appello, cui la Corte territoriale aveva fornito congrua risposta. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., giacchè l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado - fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.

    Nel caso concreto, poiché l’imputato era presente nel giudizio di primo grado, non si applicava la disciplina del comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p.; il termine per impugnare scadeva il 2 novembre 2023 e il ricorso del 6 novembre era tardivo.

  • art. 545 c.p.p.

    la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., giacchè l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado - fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.

    Il combinato disposto degli artt. 545 e 585 c.p.p. ha condotto a individuare nel 2 novembre 2023 la scadenza del termine d’impugnazione della sentenza del 20 giugno 2023.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e disattese con motivazione puntuale, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata: motivi siffatti sono non specifici e meramente apparenti.
  • Quando l’imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, non trova applicazione la disciplina del termine d’impugnazione prevista dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il ricorso presentato oltre il termine applicabile è tardivo e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

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