Cassazione Penale, Ordinanza n. 12860/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato la sentenza del 20 giugno 2023 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata. Un ricorrente ha denunciato inosservanza della legge penale e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al preteso travisamento della prova testimoniale e alla propria dedotta posizione di mero prestanome. L’altro ha censurato l’illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. La sentenza d’appello era impugnabile entro il 2 novembre 2023; il ricorso di quest’ultimo risulta presentato il 6 novembre 2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quello del primo imputato riproponeva motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza una critica argomentata alla decisione impugnata; le censure, comprese quelle sulla posizione di mero prestanome, erano pertanto non specifiche e solo apparenti. Il ricorso dell’altro imputato è stato ritenuto tardivo, essendo stato presentato il 6 novembre 2023 oltre il termine scaduto il 2 novembre 2023; la disciplina dell’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non era applicabile, poiché l’imputato era stato presente nel giudizio di primo grado. Inoltre, anche i motivi di tale ricorso reiteravano quelli d’appello, cui la Corte territoriale aveva fornito congrua risposta. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., giacchè l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado - fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.
Nel caso concreto, poiché l’imputato era presente nel giudizio di primo grado, non si applicava la disciplina del comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p.; il termine per impugnare scadeva il 2 novembre 2023 e il ricorso del 6 novembre era tardivo.
la sentenza, emessa in data 20.06.2023, era soggetta ad impugnazione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 545 cod. proc. pen., non risultando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., giacchè l'imputato è stato presente nel giudizio di primo grado - fino al 02.11.2023, mentre risulta essere stata impugnata solo in data 06.11.2023.
Il combinato disposto degli artt. 545 e 585 c.p.p. ha condotto a individuare nel 2 novembre 2023 la scadenza del termine d’impugnazione della sentenza del 20 giugno 2023.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e disattese con motivazione puntuale, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata: motivi siffatti sono non specifici e meramente apparenti.
- Quando l’imputato è stato presente nel giudizio di primo grado, non trova applicazione la disciplina del termine d’impugnazione prevista dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il ricorso presentato oltre il termine applicabile è tardivo e inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 14786/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 15282/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 09120/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 03096/2024 del 24/01/2024
- ordinanza_penale · 6 giu 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 22935/2024 del 06/06/2024
- ordinanza_penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 01033/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →