Cassazione Penale, Ordinanza n. 22935/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza del 23 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, che aveva applicato loro la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e per plurimi reati-scopo della stessa specie. La sentenza aveva disposto, ai sensi dell’art. 2641 c.c., nei confronti di uno la confisca diretta del denaro ritenuto profitto, pari a 350.844 euro, e, in caso di insufficienza di liquidità, la confisca per equivalente; nei confronti dell’altro la confisca per equivalente di 226.956 euro. Entrambi i ricorrenti censurano esclusivamente le confische. Il primo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non avere il giudice accertato le somme da lui effettivamente percepite, nonostante gli elementi relativi ai flussi bancari e ai trasferimenti tra le società coinvolte, alle fatture, alle dichiarazioni, alle intercettazioni, agli accertamenti bancari e ai prospetti informatici. Contesta inoltre che, in sede di patteggiamento, il giudice potesse discostarsi dai fatti descritti nei capi d’imputazione. Il secondo contesta, da un lato, la prova che egli avesse conseguito l’intero profitto e l’esistenza di un effettivo incremento patrimoniale corrispondente, sostenendo che i dati documentali indicavano somme confluite anche presso altri concorrenti; deduce inoltre che i capi d’imputazione avrebbero consentito di individuare la ripartizione e che non si potesse applicare la confisca diretta senza prova dell’effettiva percezione. Dall’altro lato, contesta l’applicazione del principio solidaristico alla confisca per equivalente per l’intero profitto a carico di ciascun concorrente, indipendentemente dalla quota percepita, invocando legalità, responsabilità personale e proporzionalità e denunciando duplicazioni dell’ablazione, contraddittorietà della motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo. Il testo disponibile si arresta dopo la formulazione della questione di diritto da sottoporre alle Sezioni unite e non riporta la decisione finale sui ricorsi.
La decisione
La Corte rileva un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di confiscare per equivalente l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente, a prescindere dalla quota individualmente percepita, e sulla necessità o meno di ripartire l’importo quando la quota non sia determinabile. Esamina i diversi orientamenti e ritiene maggiormente persuasivo quello che consente l’ablazione per l’intero solo quando non sia possibile individuare la quota concretamente attribuibile a ciascun concorrente, richiamando la funzione retributiva e il principio di proporzionalità. Rimette quindi i ricorsi alle Sezioni unite per la decisione della questione: se la confisca per equivalente del profitto possa essere disposta per l’intero contro ciascun concorrente indipendentemente da quanto percepito, se ciò sia possibile soltanto quando non sia determinabile la quota individuale, oppure se debba comunque procedersi alla ripartizione. Il testo fornito non contiene il dispositivo conclusivo né l’esito dei singoli motivi.
Norme richiamate
Giacomo Massini e Mattia Foffano, con distinti ricorsi dei loro rispettivi difensori, impugnano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in epigrafe indicata, che ha applicato loro la pena, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e per vari "reati-scopo" di tal specie.
La norma è richiamata per identificare il rito con cui il giudice di merito ha applicato la pena; la Corte, nel testo disponibile, non ne sviluppa un’interpretazione.
A norma dell'art. 2641, cod. civ., la sentenza ha altresì disposto, nei confronti del Foffano, la confisca diretta del denaro costituente il profitto di tali ultimi reati, pari a 350.844 euro, e, in caso di liquidità insufficiente, la confisca di altri beni nella sua disponibilità per un valore equivalente; mentre, nei riguardi del Massini, ha disposto la confisca per equivalente del profitto dei reati a lui ascritti, pari a 226.956 euro.
La disposizione è indicata come base delle confische disposte dal giudice di merito; l’ordinanza non risolve nel testo fornito la specifica questione interpretativa relativa alla sua applicazione.
qualora il profitto del reato sia costituito da denaro, la relativa confisca ha sempre natura diretta, a norma dell'art. 240, cod. pen.;
Nella ricostruzione della motivazione impugnata, la confisca del denaro costituente profitto è qualificata come confisca diretta; l’ordinanza riporta tale assunto come argomento del giudice di merito, senza risolvere autonomamente nel brano disponibile la questione.
In effetti, il tema non è perfettamente sovrapponibile a quello del presente giudizio, ma ciò non di meno è ad esso strettamente connesso.
La Corte rileva che i criteri sulla ripartizione della confisca per equivalente sono strettamente connessi a quelli del sequestro preventivo funzionale alla confisca, pur distinguendo la questione cautelare da quella qui devoluta.
Il che pone un problema ulteriore, che potrebbe giustificare la rimessione dei ricorsi alle Sezioni unite a norma non soltanto del comma 1 dell'art. 618, cod. proc. pen., ma anche del successivo comma 1-bis.
La norma è richiamata quale fondamento della rimessione alle Sezioni unite in presenza del contrasto interpretativo rilevato.
In questo secondo caso, qualora si dovesse ritenere — come fanno le sentenze del primo degli indirizzi ermeneutici sopra esposti — che il principio enunciato dalla "sentenza Fisia Italimpianti" sul punto in rassegna sia esclusivamente quello solidaristico, con la presente ordinanza l'intervento delle Sezioni unite viene invocato anche ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., per superare il vincolo di un principio non condiviso dal Collegio, che invece fa proprie le considerazioni del diverso orientamento di cui al precedente § 4, poiché maggiormente aderenti alla funzione retributiva ed al principio di proporzionalità delle pene, oltre che al testo di quella sentenza letta nella sua interezza.
La Corte considera la possibilità di investire le Sezioni unite anche per chiarire la portata vincolante di un principio da esse enunciato e, se necessario, superare un orientamento ritenuto non condivisibile.
Massime di principio
- In caso di pluralità di concorrenti, la questione se la confisca per equivalente possa colpire ciascuno per l’intero profitto indipendentemente dalla quota percepita è oggetto di contrasto giurisprudenziale; l’ordinanza rimette la questione alle Sezioni unite e non enuncia una decisione definitiva sul punto.
- Il Collegio ritiene preferibile l’orientamento secondo cui la confisca per equivalente dell’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente è ammissibile soltanto quando la quota concretamente attribuibile a ciascuno non sia individuabile; se la quota è determinabile, l’ablazione deve essere commisurata a quanto individualmente percepito.
- La soluzione della ripartizione della confisca per equivalente deve rispettare il divieto di duplicazione del profitto e il principio di proporzionalità, oltre a considerare la funzione retributiva della misura.
- La questione relativa alla ripartizione della confisca per equivalente è strettamente connessa a quella del sequestro preventivo disposto in funzione della confisca, pur non essendo le due questioni perfettamente sovrapponibili.
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