Cassazione Civile, Ordinanza n. 23387/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazione Docfa per una nuova costruzione consistente in un punto di intercettazione di linea di una rete di metanodotti su proprietà superficiaria. L'Ufficio aveva attribuito il classamento nella categoria D/1 con rendita di euro 75,00, rettificando la proposta della contribuente che aveva invece chiesto la categoria E/9 con rendita di euro 78,00. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la domanda della contribuente ritenendo che il manufatto, essendo un complesso di apparecchiature per il sezionamento delle condotte e per il by pass della valvola, non avesse autonomia funzionale né reddituale, poiché non utilizzabile se non in connessione con le altre porzioni del compendio e non capace di produrre reddito indipendente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 d.m. 28/1998, 5 r.d. 652/1939 e 40 d.P.R. 1142/1949, sostenendo che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche intrinseche ordinarie e permanenti del manufatto e che sarebbe sufficiente una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, emergente anche dalla dichiarazione Docfa che lo indicava come unità a sé; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 40, d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006, assumendo che alle cabine di decompressione del gas spetterebbe la categoria D/1, trattandosi di immobili costruiti per speciali esigenze industriali e non diversamente destinabili senza radicali trasformazioni. La contribuente ha eccepito inammissibilità e infondatezza, evidenziando anche che il motivo sulle cabine di decompressione non riguardava il cespite effettivamente oggetto della decisione, cioè il punto di intercettazione di linea.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto non censurato, e cioè l'assenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite; la mera allegazione contenuta nella Docfa, che lo indicava come manufatto a sé, è stata ritenuta inidonea a dimostrare il contrario, anche perché la stessa contribuente aveva chiesto la categoria E/9 proprio valorizzando la mancanza di autonomia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non pertinente alla decisione impugnata: il ricorso discuteva delle cabine di decompressione del gas, mentre la sentenza di merito aveva riguardato un punto di intercettazione di linea, con un conseguente difetto di specificità e riferibilità del motivo alla pronuncia impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione catastale; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della posizione dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia per sostenere che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche intrinseche ordinarie e permanenti del manufatto e dalla sua autonomia funzionale e reddituale
richiamato dall'Agenzia a sostegno dei criteri di determinazione della rendita catastale
art. 40 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dall'Agenzia come base normativa del classamento catastale in funzione delle caratteristiche del bene
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006
invocato dall'Agenzia per sostenere l'attribuzione della categoria D/1 alle cabine di decompressione del gas, in quanto immobili per speciali esigenze di un'attività industriale
legge di conversione del d.l. n. 262/2006, richiamata in relazione alla disciplina del classamento delle cabine di decompressione
la Corte rileva che la ricorrente non ha censurato l'accertamento di fatto della CTR con un motivo di omesso esame o vizio motivazionale, ma ha dedotto solo violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; il motivo non pertinente è inammissibile
norma sul rito camerale richiamata nell'iter processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di classamento catastale, la valutazione della autonomia funzionale e reddituale del cespite, se compiuta dal giudice di merito come accertamento di fatto, non può essere utilmente contrastata in cassazione con una mera denuncia di violazione di legge, ma richiede una specifica censura del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La dichiarazione Docfa, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'autonomia funzionale e reddituale del bene quando la sentenza di merito abbia accertato in fatto la sua strumentalità rispetto ad altri cespiti del compendio.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico, completo e riferibile al capo della decisione impugnata: se la censura verte su un bene o su un impianto diverso da quello effettivamente considerato nella sentenza di merito, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Quando la questione giuridica è nuova e complessa, la Corte può compensare integralmente le spese di lite pur rigettando il ricorso.
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