Cassazione Civile, Ordinanza n. 05050/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare IVA asseritamente dovuta e non versata per l'anno 2014, connessa alla cessione di oro usato effettuata da una società in favore di un'altra società, ritenendo illegittima l'applicazione del regime del reverse charge. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, osservando che, per applicare l'inversione contabile nelle cessioni di oro usato, rileva la destinazione dell'oro alla fusione, a prescindere dal fatto che il cessionario svolga anche attività di rivendita. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il reverse charge richiederebbe una specifica qualifica soggettiva del cessionario, limitata all'attività industriale e di trasformazione e non anche di commercializzazione del materiale aurifero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di cessione di materiale aurifero, il presupposto decisivo per l'applicazione del reverse charge è la qualità dell'oro e la sua non immediata collocabilità sul mercato, cioè la naturale destinazione alla trasformazione. Di conseguenza, non assume rilievo dirimente la circostanza che il cessionario svolga anche attività di commercio, se la cessione riguarda oro usato destinato alla fusione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. È stata altresì esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
La norma sull'inversione contabile nelle cessioni di materiale aurifero si applica quando l'oro, per qualità e destinazione, non è immediatamente collocabile sul mercato ma è destinato alla trasformazione; non è decisiva la sola qualifica commerciale del cessionario.
Il richiamo all'onere della prova è stato ritenuto non fondato, poiché la questione decisiva non era la prova di una specifica qualifica soggettiva del cessionario, ma l'individuazione del corretto presupposto oggettivo e funzionale del reverse charge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel regime del reverse charge per le cessioni di materiale aurifero, il presupposto rilevante è la natura del bene e la sua destinazione alla trasformazione, non la mera attività esercitata dal cessionario in via generale.
- La circostanza che il cessionario svolga anche attività di rivendita non esclude, di per sé, l'applicazione dell'inversione contabile quando l'operazione abbia a oggetto oro usato destinato alla fusione.
- In sede di legittimità, il motivo che invochi la violazione dell'onere della prova non coglie nel segno se la controversia dipende primariamente dall'interpretazione del presupposto normativo di applicazione del regime fiscale e non dalla ripartizione dell'onere probatorio.
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