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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14688/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per più ragioni: contestata omissione o errata valutazione del vincolo di continuazione tra reati commessi in tempi diversi (Coppola, Morello); vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella modulazione delle attenuanti e della recidiva (Coppola, Morello); travisamento della prova e insufficienza della motivazione in ordine all'esistenza delle due associazioni di narcotraffico e alla partecipazione ad esse (Perna, Rizzo, Piccolo); errata qualificazione delle singole cessioni come reato di cui all'art. 73, comma 5 e mancato riconoscimento del fatto lieve o del comma 6 dell'art. 74 (Perna, Rizzo, Piccolo); inutilizzabilità di intercettazioni per presunta nullità del decreto autorizzativo (Piccolo, Rizzo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili le questioni relative al riesame del merito dei fatti e alla rivalutazione delle prove (travisamento) perché estranee al sindacato di legittimità; ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale sul rifiuto del riconoscimento della continuazione in presenza di significativo intervallo temporale e assenza di un progetto criminoso unitario; ha ritenuto legittima la determinazione della pena e la modulazione delle attenuanti da parte del giudice di merito; ha escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni ritenendo i decreti motivati e il motivo generico; ha confermato la ricostruzione dell'esistenza dei sodalizi e della partecipazione di alcuni imputati, inclusa la qualificazione dei fornitori stabili come partecipanti all'associazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 110, 56, 629, 61 n.2

    Gli articoli sono stati invocati in riferimento al concorso in tentata estorsione (art.629) e alla valutazione delle attenuanti e aggravanti (art.61 n.2). La Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante e la determinazione della pena come discrezionalità del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5; art. 74 e comma 6; art. 80

    Le norme sono state applicate per qualificare le cessioni di droga e l'esistenza di associazioni finalizzate al traffico. La Corte di merito ha valutato che, considerata la molteplicità degli episodi, l'organizzazione stabile e i quantitativi, non poteva riconoscersi la fattispecie di lieve entità (art.73 comma 5) né l'ipotesi attenuata del comma 6 dell'art.74.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato nei motivi che denunciavano travisamento della prova: la Suprema Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, che non ammette una riconsiderazione dei fatti e della valutazione probatoria operata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato nella censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto il motivo generico poiché non è stata indicata la concreta incidenza del presunto vizio sul compendio probatorio e ha reputato congrua la motivazione dei decreti autorizzativi.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato quanto alla possibile eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di scelta del rito abbreviato: la Corte ha osservato la questione ma ha comunque ritenuto il motivo generico e infondato.

  • Disp. att. cod. proc. pen.

    Norma relativa alla forma sintetica dei motivi in cassazione (ricorsi in forma riassuntiva). Usata per l'ammissione dei motivi in ordine alle deduzioni presentate in forma riassuntiva.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede indici concreti di un progetto criminoso unitario (prossimità temporale, omogeneità delle condotte, sistematicità). Intervalli di tempo rilevanti e mancanza di prova che i reati successivi fossero programmati ostano al riconoscimento della continuazione.
  • La determinazione della pena e la modulazione di aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione sindaca la legittimità e la logicità della motivazione, non la correttezza numerica della pena se fondata su adeguata motivazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: i vizi di travisamento della prova sono soggetti a sindacato solo se emergono palesi incongruenze logico-argomentative nell'apparato motivazionale.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi del decreto autorizzativo richiede che il ricorrente indichi la concreta incidenza del vizio sul compendio probatorio; l'eccezione generica è inammissibile.
  • Lo stabile fornitore di cocaina può integrare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti se è dimostrata la disponibilità duratura, la coscienza e volontà di contribuire al mantenimento e al fine comune del sodalizio.
  • La riconduzione di singole cessioni alla fattispecie del fatto lieve (art.73 comma 5) va valutata cumulativamente con l'attività complessiva: molteplicità di episodi, organizzazione stabile e quantitativi consistenti escludono in genere la lieve entità.
  • Le doglianze su questioni già esaminate e decise in sede di appello, se riproposte in cassazione senza nuovi profili di illegittimità, sono in genere dichiarate generiche e inammissibili.

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