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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17690/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore del dipendente di emolumenti per lavoro straordinario, riconoscendo che le prestazioni eccedenti l'orario ordinario erano state provate, ma escludendo l'inquadramento superiore richiesto e la prova dell'attività lavorativa svolta durante le ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito del lavoro e sulla formazione/sottoscrizione della sentenza, lamentando la mancata lettura del dispositivo in udienza, l'omessa indicazione della data di deliberazione, la mancata sottoscrizione da parte del presidente e vizi della costituzione del collegio; con il secondo ha dedotto motivazione apparente per assenza dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi all'orario di lavoro, contestando la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito del lavoro la mancata lettura del dispositivo all'esito dell'udienza cartolare prevista dall'emergenza pandemica non determina nullità, e che è valida la sottoscrizione della sentenza da parte del componente più anziano del collegio quando il presidente sia sopravvenutamente impedito o cessato dal servizio. Ha inoltre osservato che la sentenza di merito riportava la data dell'udienza/deliberazione e che non risultava alcuna violazione delle norme invocate. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la motivazione era presente e comprensibile e, in realtà, le censure miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, operazione non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    mancata lettura del dispositivo al termine dell'udienza di discussione

    nel rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo nell'udienza cartolare emergenziale non comporta nullità quando il contraddittorio è comunque garantito e il dispositivo viene comunicato telematicamente.

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    omessa indicazione nella sentenza della data della deliberazione

    la data della deliberazione risultava comunque ricavabile dal riferimento all'udienza indicata in sentenza; la doglianza è stata quindi respinta.

  • art. 132, ultimo comma, c.p.c.

    se il giudice non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento

    l'ipotesi di altro impedimento include anche il collocamento a riposo del presidente del collegio, consentendo la sottoscrizione da parte del componente più anziano.

  • art. 158 c.p.c.

    vizio relativo alla costituzione del giudice

    nessuna nullità è stata ravvisata per la sostituzione nella sottoscrizione da parte del componente anziano in presenza dell'impedimento del presidente.

  • art. 132, comma 3, c.p.c.

    mancata partecipazione del giudice più anziano alla redazione della sentenza

    la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la sottoscrizione sostitutiva del componente anziano era legittima.

  • art. 131 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la Corte ravvisasse alcuna nullità.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per contestare il procedimento decisionale collegiale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 156 c.p.c.

    la Corte ha escluso che le irregolarità denunciate integrassero nullità sanabili o rilevanti.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è sufficiente se consente il controllo sull'iter logico-giuridico; nel caso concreto tale soglia era superata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

    la motivazione apparente ricorre solo se manca del tutto un effettivo apparato argomentativo, non quando la censura mira a rivalutare il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la deduzione di nullità della sentenza è stata respinta perché il vizio denunciato non sussisteva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    il motivo è ammissibile solo se riguarda un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o delle argomentazioni.

  • d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h), conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2020

    nel contesto emergenziale è stato ritenuto legittimo il ricorso allo schema camerale e alla comunicazione successiva del dispositivo senza nullità.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo all'esito dell'udienza cartolare prevista dalla normativa emergenziale non determina nullità se il contraddittorio è assicurato e il dispositivo viene comunicato in modo idoneo alle parti.
  • L'ipotesi di "altro impedimento" che consente la sottoscrizione della sentenza da parte del componente più anziano del collegio comprende anche il collocamento a riposo del presidente, senza che ciò comporti nullità della decisione.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo controllabile; non basta contrapporre alla decisione una diversa lettura delle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti, la cui mancata considerazione abbia carattere decisivo; non è configurabile quando il ricorrente contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, persegua in realtà una rivalutazione del merito e delle prove effettuata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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