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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20527/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti (capo A) e per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi A1) e A9)), contestando: 1) il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato con conseguente mancata assunzione di una perizia sulle registrazioni telefoniche ritenute decisive; 2) carenza di prova e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo e materiale dell'associazione criminale e dei reati di favoreggiamento (assenza di consapevolezza della natura illecita e di volontà di partecipare al sodalizio); 3) difetto di correlazione tra accusa e sentenza rispetto alle aggravanti dell'art. 416; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione minima; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione (art. 12 T.U. imm.); 6) vizio nella determinazione della pena richiamando la sentenza n. 63/2022 della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata perizia perché l'imputato, dopo il rigetto del rito abbreviato condizionato, optò per l'abbreviato puro e quindi rinunciò alla prova; ha dichiarato infondati i motivi relativi alla configurazione dell'associazione e dei reati di favoreggiamento, sottolineando che la prova (intercettazioni, dichiarazioni di autisti e migranti, osservazioni della polizia giudiziaria) dimostra un ruolo stabile e redditizio dell'imputato nell'organizzazione (prenotazione e pagamento viaggi, fornitura di documenti falsi, carte clonate); ha escluso la sussistenza della partecipazione minima come attenuante perché incompatibile con reati associativi e con il ruolo significativo emerso; ha negato l'attenuante per collaborazione per carenza di un contributo reale, utile e accompagnato da assunzione di responsabilità; ha ritenuto generico il motivo sulla dosimetria e non applicabile la pronuncia costituzionale richiamata al caso concreto. Quindi il ricorso è stato integralmente respinto e la sentenza di condanna confermata (pena complessiva: 2 anni e 10 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto che la partecipazione all'associazione può essere desunta anche dalla partecipazione a reati fine quando il ruolo, le modalità e la ripetitività delle condotte evidenziano consapevolezza e inserimento nel disegno associativo

  • art. 438 cod. proc. pen.

    L'opzione per il rito abbreviato puro, dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato, equivale a rinuncia alla prova integrativa e preclude la censura per mancata assunzione di quella prova in Cassazione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il ricorso che solleva questioni formali sulle aggravanti è inammissibile se dedotto tardivamente e privo di specificità

  • art. 114 cod. pen. (attenuante della partecipazione di minima importanza)

    L'attenuante richiede un ruolo di rilevanza marginale e di scarsa efficacia causale; è incompatibile con la partecipazione ad associazione criminale quando le risultanze mostrano un ruolo significativo

  • art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. (attenuante/beneficio per collaborazione)

    Per riconoscere l'attenuante speciale è necessaria una collaborazione reale, utile alle indagini, accompagnata da ammissione di responsabilità e segni di resipiscenza; l'assenza di tali elementi giustifica il diniego

  • art. 630 e 631 cod. proc. pen. (revisione e conflitto di giudicati)

    Eventuali conflitti tra giudicati relativi ad elementi accidentali delle aggravanti non costituiscono di per sé motivo di revisione e non impediscono la trattazione del ricorso

  • Corte costituzionale, sent. n. 63/2022

    La pronuncia costituzionale sulla illegittimità di una specifica aggravante non è applicabile se la circostanza non è stata contestata né rilevata nel processo concreto

Massime di principio

  • Chi opta per il rito abbreviato puro dopo il rigetto di un abbreviato condizionato rinuncia a far valere in Cassazione la mancata assunzione di prove integrative richieste per il rito condizionato
  • La partecipazione ad associazione per delinquere può essere provata anche attraverso la commissione di uno o più reati fine quando il ruolo e le modalità operative sono ripetitivi e funzionali al disegno criminoso
  • L'attenuante della partecipazione minima è incompatibile con posizioni di ruolo significativo nell'associazione; va riconosciuta solo se l'apporto dell'imputato è marginale e irrilevante causalmente
  • L'attenuante per collaborazione richiede un contributo concreto, utile alle indagini, accompagnato da ammissione di responsabilità o da un atteggiamento di resipiscenza; semplici dichiarazioni non bastano
  • Le questioni sulla correlazione tra accusa e sentenza o sulle aggravanti devono essere dedotte tempestivamente nel grado in cui sono intervenute: eccezioni tardive in Cassazione sono spesso inammissibili
  • Richiami generici a pronunce costituzionali o a principi astratti non convincono se non dimostrano il collegamento concreto con gli elementi di fatto del processo

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