Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 311/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per lesioni personali gravi e sequestro di persona, deducendo: errata o insufficiente valutazione delle prove e affidamento esclusivo sulle dichiarazioni della persona offesa; impossibilità materiale di compiere l'aggressione da parte di Pacino perché su sedia a rotelle; contestazione della sussistenza del sequestro di persona (la vittima sarebbe entrata spontaneamente e non avrebbe subito limitazione della libertà) e, in subordine, della sua assorbimento nel reato di lesioni; mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione per la scoperta di una relazione extraconiugale; erronea applicazione dei criteri di quantificazione della pena e contestazione dell'aggravante dell'uso di arma per l'assenza del rinvenimento della mazza da baseball.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi riproducessero le stesse censure già valutate e adeguatamente motivate dalla Corte di appello e che molte doglianze attengano alla valutazione di prova, materia non sindacabile in sede di legittimità. In particolare: è stata confermata l'attendibilità del racconto della persona offesa in rapporto alla coerenza e ai riscontri clinici; è stato ritenuto integrato il sequestro di persona per la limitazione della libertà protratta per circa un'ora; la provocazione non è stata riconosciuta perché la reazione fu sproporzionata e organizzata, quindi non immediata; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti motivati correttamente; l'assenza del reperto non esclude l'aggravante dell'uso di arma. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Limitazione delle censure ammissibili in cassazione: le doglianze che consistono in mera rivalutazione del materiale probatorio o in diversa valutazione degli elementi fattuali non sono sindacabili in sede di legittimità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha discrezionalità purché motivi in modo non illogico

  • art. 585 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali con eventuale aggravante per l'uso di arma; l'aggravante può sussistere anche in assenza del ritrovamento materiale dell'arma se emergono elementi probatori che ne attestano l'impiego

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Regola sull'aumento della pena per reati collegati; qui applicato in misura minima per il reato satellite

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3

    Disciplina del rimborso delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: i condannati sono tenuti alla rifusione a favore dell'Erario

  • d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83

    Disposizioni sulla liquidazione delle spese di assistenza e difesa a favore dell'Erario e sulla misura del rimborso da disporre con decreto della Corte di appello

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021

    Norme straordinarie che consentono il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (misure temporanee di gestione dei procedimenti)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili
  • Il reato di sequestro di persona si configura anche quando la limitazione della libertà è temporanea ma di durata apprezzabile e quando la possibilità di fuga sussiste solo con iniziative imprudenti o artificiose
  • La provocazione come circostanza attenuante è esclusa quando la reazione è sproporzionata rispetto all'offesa e/o quando la risposta punitiva è stata organizzata con il concorso di altri (mancata immediatezza)
  • L'assenza del rinvenimento materiale dell'arma non esclude automaticamente l'aggravante se esistono elementi compatibili con l'uso di quell'arma (lesioni compatibili, dichiarazioni, circostanze del fatto)
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena spettano al giudice di merito, che dispone di ampia discrezionalità purché fornisca una motivazione non manifestamente illogica
  • Le richieste di risarcimento danni avanzate in sede di legittimità sono in genere non pertinenti: la Corte di cassazione si limita alla valutazione di questioni di diritto e di ammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.