Cassazione Civile, Ordinanza n. 21307/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva convenuto la controparte per ottenere la riduzione del prezzo in una compravendita di merci asseritamente viziate, la restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto dovuto e il risarcimento dei danni da inadempimento. L’atto introduttivo presentava un errore materiale nell’intestazione del tribunale adito: era rivolto a un ufficio giudiziario ma indicava come giudice competente un altro tribunale. La causa era stata iscritta a ruolo in due sedi diverse: dapprima presso un tribunale, ove la convenuta si era costituita eccependo l’incompetenza per litispendenza, e poi presso l’altro tribunale, dove la convenuta aveva anche proposto domanda riconvenzionale per il saldo del prezzo. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale senza notificarla alla parte poi dichiarata contumace. In appello era stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, ma il giudice d’appello aveva comunque deciso nel merito rigettando la domanda principale e dichiarando inammissibile la riconvenzionale. In cassazione la ricorrente principale denunciava: erronea esclusione della litispendenza; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello deciso sul merito senza specifica riproposizione della domanda; improcedibilità della domanda per sopravvenuto fallimento della controparte; omessa rilevazione della nullità dell’atto di citazione per incertezza sul giudice adito; violazione dell’art. 354 c.p.c. per mancata rimessione al primo giudice. Il fallimento resistente proponeva ricorso incidentale deducendo l’erroneo rigetto dell’eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo l’interruzione per fallimento, la violazione delle norme fallimentari quanto alla domanda verso il fallimento e l’erronea valutazione del contegno processuale della controparte, che avrebbe invece legittimato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale perché la litispendenza va valutata al momento della decisione del giudice successivamente adito e, a tale data, il giudizio preventivamente instaurato non era più pendente. Ha respinto il secondo motivo perché, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, il giudice d’appello doveva necessariamente decidere nel merito la domanda non validamente definita dal primo giudice, senza che fosse necessaria una specifica riproposizione della domanda in appello ai fini della decisione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specifici riferimenti testuali sull’appello e, comunque, ha escluso l’improcedibilità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa e perché, in ogni caso, la dedotta nullità della citazione non avrebbe comportato rimessione al primo giudice. Ha respinto il quinto motivo ribadendo che le ipotesi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. sono tassative e non estensibili analogicamente, sicché in presenza di nullità della decisione per omessa notifica della riconvenzionale al contumace il giudice d’appello deve decidere nel merito. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso l’estinzione perché il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione e, nel caso concreto, la riassunzione era stata comunque proposta prima della formale interruzione. Ha poi ritenuto inammissibile la censura sulle spese e infondato l’ultimo motivo sul preteso legittimo esercizio del potere di iscrivere la causa a ruolo, chiarendo che il giudice aveva valorizzato non l’atto in sé, ma il suo uso in un contesto idoneo a ingenerare un affidamento processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
La litispendenza va esclusa se, al momento della decisione del giudice successivamente adito, il processo preventivamente instaurato non è più pendente per intervenuta estinzione.
violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione nel merito della domanda non integra ultrapetizione quando la sentenza di primo grado è nulla per violazione del contraddittorio e la domanda non è stata validamente decisa.
violazione dell’art. 354 c.p.c.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non estensibili analogicamente; fuori da esse il giudice d’appello deve decidere nel merito.
omessa notificazione personale al contumace
La mancata notificazione al contumace della domanda nuova determina nullità della statuizione, ma non rimessione automatica al primo giudice.
termine perentorio di tre mesi
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza del fatto interruttivo.
art. 43 legge fall.
violazione e falsa applicazione
La declaratoria di fallimento produce l’interruzione del processo; la gestione della prosecuzione segue le regole della riassunzione dopo l’interruzione.
violazione e falsa applicazione
Richiamato in relazione alla disciplina dell’interruzione e riassunzione del processo.
violazione e falsa applicazione
Richiamato dal fallimento resistente in tema di prova della effettiva insinuazione al passivo e della conoscenza del fallimento.
violazione e falsa applicazione
Richiamato dal fallimento resistente per contestare la valutazione probatoria della Corte d’appello.
violazione e falsa applicazione
Richiamato dal fallimento resistente per contestare la valutazione probatoria della Corte d’appello.
art. 24 legge fall.
Richiamato nel motivo principale per sostenere la necessità di trattazione della domanda secondo le regole concorsuali.
art. 52 legge fall.
Richiamato nel motivo principale e nel ricorso incidentale in relazione ai rapporti tra azione individuale e procedura concorsuale.
art. 93 legge fall.
Richiamato nel motivo principale in relazione all’insinuazione al passivo.
La regolazione delle spese è rimessa al giudice della causa anche quando una parte è un fallimento.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata nel preambolo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non contiene specifici riferimenti testuali idonei al controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Parametri di ricorso per cassazione invocati dalle parti per denunciare violazioni di legge, nullità e vizi di motivazione.
La censura può essere dichiarata inammissibile quando non offre elementi per mutare un orientamento consolidato.
La dichiarazione di interruzione pronunciata in udienza vale come conoscenza per le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamo finale al contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
L’iscrizione a ruolo da parte del convenuto è astrattamente consentita, ma il giudice può valutare il contegno processuale nel concreto.
Richiamato nel ricorso incidentale per il profilo della correttezza/lealtà del comportamento processuale.
Richiamato nel ricorso incidentale per il dovere di lealtà e probità processuale.
Massime di principio
- La litispendenza va verificata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione del giudice successivamente adito; se il procedimento preventivamente instaurato non è più pendente, l’eccezione deve essere respinta.
- Quando la sentenza di primo grado è nulla per violazione del contraddittorio e non ricorrono le tassative ipotesi di rimessione al primo giudice, il giudice d’appello deve decidere nel merito della domanda non validamente definita.
- La nullità processuale non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa; inoltre, la deduzione di una nullità è inutile se la sua declaratoria non produrrebbe effetti utili sullo sviluppo del processo.
- Nel processo interrotto per fallimento, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza del fatto del fallimento.
- Le ipotesi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c. sono tassative e non sono suscettibili di applicazione analogica, perché il principio del doppio grado di merito non è garantito in via generale.
- In presenza di una domanda nuova o di una riconvenzionale non notificata al contumace, la nullità incide sulla statuizione ma non impone automaticamente la regressione del processo; il giudice di appello deve comunque assicurare la decisione di merito.
- La regolazione delle spese processuali può tener conto del principio di causalità e del contegno processuale delle parti anche quando una delle parti sia un fallimento.
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