Cassazione Civile, Ordinanza n. 32195/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il diniego della Commissione territoriale alla domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale. In Cassazione, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la procura speciale per proporlo era stata conferita in un foglio separato ma risultava priva della certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. L'Amministrazione intimata non si è validamente costituita con controricorso; è stata menzionata una tardiva memoria/atto di costituzione, ritenuto non idoneo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della certificazione della data di rilascio della procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Non ha provveduto sulle spese, in difetto di rituale costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
richiede che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale data; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, cui l'art. 35-bis introduce una regola speciale.
richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, superata dalla previsione speciale del d.lgs. 25/2008.
il rilievo d'ufficio di cause di inammissibilità o improcedibilità non richiede il previo contraddittorio con le parti quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.
indicato quale base della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
la disciplina speciale sul ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale impone requisiti formali più rigorosi per la procura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La questione dell'inammissibilità o improcedibilità del ricorso può essere rilevata d'ufficio dalla Corte senza necessità di contraddittorio preventivo, quando si tratta di un vizio processuale che la parte diligente avrebbe dovuto considerare prevedibile.
- La disciplina speciale sulla procura per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale prevale sulle regole ordinarie della procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.
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