Cassazione Civile, Ordinanza n. 34636/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica fiscale effettuata dall'Agenzia per IRPEG, ILOR e IRAP relativi all'anno 1997, fondata, tra l'altro, sulla ritenuta indebita deduzione di costi di ricerca. Dopo un precedente annullamento della sentenza di merito da parte della Cassazione per un diverso profilo processuale, la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, confermava la ripresa a tassazione. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 108 TUIR e dell'art. 2426 c.c., sostenendo che, una volta divenuto irrealizzabile il progetto cui si riferivano i costi pluriennali, sarebbe stato dovuto dedurre nell'esercizio in corso il residuo non ancora ammortizzato; in sostanza contestava l'affermazione dei giudici di merito sulla insussistenza di un principio di coerenza pluriennale e sulla non modificabilità della scelta originaria di ammortamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, l'art. 108 TUIR consente al contribuente di scegliere tra deduzione immediata delle spese di ricerca e deduzione in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi; tuttavia, una volta esercitata l'opzione, essa non è revocabile né modificabile nei successivi esercizi, trattandosi di una dichiarazione di volontà immodificabile. La tesi della ricorrente, che mirava a consentire la modifica del piano di ammortamento per l'ipotesi di irrealizzabilità del progetto, è stata esclusa anche perché non trova riscontro nel dato normativo tributario, che richiede quote costanti e non prevede una facoltà di variazione analoga a quella civilistica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
per le spese di ricerca consente la scelta tra deduzione immediata e deduzione in quote costanti negli esercizi previsti; una volta effettuata la scelta, non è consentito lo ius variandi e l'opzione va mantenuta per tutti gli esercizi di ripartizione dell'ammortamento
è richiamato dalla ricorrente come norma civilistica che prevede una possibilità di modifica del piano di ammortamento, ma la Corte ne esclude l'applicazione analogica o estensiva in ambito fiscale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti processuali
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte
art. 74 d.P.R. n. 917 del 1986
norma previgente richiamata dalla Corte come antecedente dell'attuale art. 108, con disciplina analoga per le spese di ricerca
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, la scelta del contribuente tra deduzione immediata e deduzione rateizzata di spese pluriennali, quando consentita dalla legge, vincola per tutti gli esercizi interessati e non può essere unilateralmente modificata in seguito.
- La previsione fiscale delle quote costanti comporta un vincolo di rigidità del piano di deduzione, salvo che una diversa facoltà sia espressamente prevista dal legislatore tributario.
- La disciplina civilistica dell'ammortamento non può essere automaticamente trasposta nel regime fiscale quando il testo normativo tributario non prevede una corrispondente facoltà di revisione del piano.
- L'eventuale sopravvenuta irrealizzabilità del progetto cui si riferiscono costi pluriennali non legittima, di per sé, la modifica retroattiva dell'opzione di deduzione già esercitata dal contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →