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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3036/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca diretto (o in subordine per equivalente) di complessivi 333.647,31 euro nella disponibilità dell'impresa. I reati contestati riguardavano l'utilizzo di documentazione falsa per costituire finti crediti d'imposta (cosiddetti crediti "4.0") e la indebita compensazione di crediti inesistenti, ai sensi degli artt. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso deduceva principalmente: (i) mancata e insufficiente motivazione del provvedimento del G.i.p. circa il periculum in mora; (ii) carenza di verifica autonoma del fumus commissi delicti rispetto alle deduzioni difensive (assenza di contatti tra la società e gli organizzatori della presunta frode, documentazione a discarico, consistenza patrimoniale e liquidità che escluderebbero il rischio di dispersione), e (iii) che il tribunale del riesame non aveva correttamente integrato/valutato le obiezioni della difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e lo ha accolto nei limiti esposti: ha sancito che il G.i.p. non ha motivato affatto la sussistenza del periculum in mora, elemento indispensabile per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e che tale omissione non può essere sanata dal tribunale del riesame. Perciò ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Salerno che il decreto/ordinanza del G.i.p. nella parte relativa all'attuale ricorrente, disponendo la restituzione delle somme/beni posti a vincolo. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sul fumus commissi delicti in quanto il vizio di motivazione in ordine al periculum in mora precludeva il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione anche sul periculum in mora quando si adotta il sequestro anticipato del profitto del reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca; utilizzato per motivare la finalità ablativa del sequestro preventivo.

  • art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Distinzione tra confisca del profitto/ricavo dell'illecito salvo che appartengano a persona estranea al reato e confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità; fondamento per ammettere il sequestro anche su cose di terzi non estranei.

  • art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445/2000

    Norma richiamata nell'imputazione relativa all'utilizzo di documentazione falsa; integrava la fattispecie di illecito oggetto dell'accertamento.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma penale tributaria relativa alle modalità di costituzione e utilizzazione di crediti d'imposta; base della contestazione penale circa i crediti d'imposta fittizi.

  • art. 322 c.p.p.

    Prevede la facoltà per la persona che vanta diritto alla restituzione di proporre riesame anche nel merito; la Corte ne fa riferimento per legittimare il ricorso della società non indagata quando il sequestro riguarda profitti non necessariamente esclusivi dell'indagato.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Disposizione sul potere di annullamento del tribunale del riesame e sull'obbligo di autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura; richiamata in relazione al limite di integrazione motivazionale del riesame.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Richiamo procedurale che collega il potere del tribunale del riesame alle disposizioni sull'annullamento previste dall'art. 309, comma 9; utilizzato per definire il perimetro del controllo di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Norma processuale di cassazione richiamata nelle motivazioni del ricorso per individuare i vizi dedotti (violazione di legge e mancata motivazione).

  • art. 483 cod. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva in relazione alla falsità della documentazione; citazione usata nelle censure sul fumus commissi delicti.

Massime di principio

  • Il periculum in mora deve essere espressamente e specificamente motivato nel provvedimento del G.i.p. che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la sua omissione costituisce vizio insanabile e comporta annullamento senza rinvio e restituzione dei beni.
  • Il tribunale del riesame non può supplire con valutazioni integrative a una totale mancanza di motivazione del provvedimento genetico in ordine al periculum in mora: in tal caso l'unica conseguenza corretta è l'annullamento senza rinvio.
  • Quando il sequestro mira a garantire la confisca del profitto del reato, anche beni che formalmente risultino intestati a terzi non estranei possono essere sottoposti a vincolo; in tali ipotesi il terzo "non estraneo" ha legittimazione a impugnare non solo la titolarità ma anche, entro certi limiti, i presupposti della misura (incluso il fumus e il periculum), giacché la sua qualità è strettamente collegata all'esistenza stessa della fattispecie di reato.
  • Se si contesta un sequestro per presunta confisca di crediti d'imposta fittizi, la difesa deve documentare elementi a discarico (assenza di contatti con l'organizzazione, corretto svolgimento delle prestazioni, consistenza patrimoniale, documentazione ufficiale) e sottolineare l'incompletezza o l'insufficienza della motivazione del giudice a sostegno del vincolo.
  • Il vizio motivazionale sul periculum in mora impedisce l'esame delle contestazioni sul fumus commissi delicti; pertanto, nelle impugnazioni occorre prioritariamente verificare la completezza della motivazione del provvedimento genetico.

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