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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da quattro procedimenti disciplinari irrogati a un dipendente del personale ATA in servizio presso un istituto tecnico commerciale, in relazione alla pretesa inosservanza dell'orario di servizio fissato dal dirigente scolastico e ad altri episodi contestati. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle sanzioni, la loro riduzione, il riconoscimento del carattere persecutorio dei procedimenti promossi nei suoi confronti e il risarcimento del danno, sostenendo in sintesi che l'orario flessibile fosse consentito dalla disciplina collettiva o comunque che l'amministrazione avesse già sanzionato i ritardi con trattenute sullo stipendio; che una delle contestazioni fosse stata chiusa con una conciliazione invalida perché non sottoscritta personalmente; che la terza sanzione fosse sproporzionata e viziata nella valutazione delle prove; che vi fosse stata una reiterata attività vessatoria del dirigente; e che le spese di lite fossero state liquidate in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo legittime le sanzioni e insussistente la pretesa persecuzione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: violazione della disciplina contrattuale sull'orario di lavoro e dell'art. 112 c.p.c.; invalidità della conciliazione per difetto di firma personale; errata valutazione della proporzionalità della sanzione e del materiale istruttorio; omessa considerazione degli elementi sintomatici del carattere vessatorio dei procedimenti; violazione della disciplina sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sull'assenza di una disciplina contrattuale integrativa sull'orario flessibile e sull'autonoma inosservanza dell'orario di servizio, comunque rilevante sul piano disciplinare indipendentemente dalla trattenuta stipendiale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la conciliazione sottoscritta dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore era validamente conclusa e soggetta all'art. 2113 c.c., con conseguente necessità di impugnazione entro sei mesi. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove, della rilevanza degli episodi contestati e della proporzionalità della sanzione, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per novità, genericità e comunque infondatezza, osservando che non era stato indicato il valore della causa e che la liquidazione delle spese risultava già inferiore ai minimi, con effetto assorbente rispetto alla dedotta riduzione del 20%. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata però giudicata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato in relazione alla corretta applicazione del diritto; le doglianze sono state considerate in parte generiche o dirette a contestare valutazioni di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la selezione e l'apprezzamento del materiale probatorio spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato per censurare l'uso delle prove documentali e testimoniali; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in chiave di lesione del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione sostanziale, ritenendo le doglianze prive di decisività.

  • art. 51 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la flessibilità dell'orario fosse regolabile in sede decentrata; la Corte ha valorizzato l'assenza di una disciplina integrativa che la prevedesse nel caso concreto.

  • art. 54 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    Invocato per sostenere che la trattenuta stipendiale avesse già esaurito la reazione datoriale; la Corte ha distinto il piano retributivo da quello disciplinare.

  • art. 2113 c.c.

    Applicato alla conciliazione in sede amministrativa: l'atto sottoscritto dal rappresentante sindacale delegato è valido ed è impugnabile entro il termine decadenziale di sei mesi.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in tema di sanzioni disciplinari del lavoratore; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della proporzionalità operata in relazione alle mancanze contestate.

  • art. 257-bis c.p.c.

    Richiamato nella rubrica del terzo motivo in relazione alla formazione/acquisizione della prova dichiarativa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova e sul giudizio d'appello; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio sindacabile in cassazione.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Invocato per la riduzione del 20% delle spese quando l'amministrazione è difesa da propri funzionari; la censura è stata ritenuta nuova, generica e comunque priva di fondamento nel caso concreto.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata previsione di un orario flessibile nella contrattazione integrativa esclude che il lavoratore possa unilateralmente modificare l'orario di servizio imposto dall'amministrazione; la sua inosservanza integra un inadempimento disciplinarmente rilevante.
  • La trattenuta sulla retribuzione per mancata prestazione lavorativa opera su un piano distinto rispetto alla responsabilità disciplinare e non impedisce l'irrogazione di una sanzione per la stessa condotta.
  • Un verbale di conciliazione sottoscritto dal rappresentante sindacale delegato dal lavoratore può essere validamente concluso e, ove rientri nell'ambito dell'art. 2113 c.c., deve essere impugnato nel termine di sei mesi.
  • Le censure che mirano a una diversa lettura delle prove, alla rivalutazione della gravità dei fatti o alla diversa ponderazione della proporzionalità della sanzione sono inammissibili in cassazione quando la corte di merito abbia motivato in modo congruo.
  • La dedotta vessatorietà o persecutorietà di procedimenti disciplinari richiede allegazioni e prova specifiche; la mera insoddisfazione per l'esito di più procedimenti non basta a fondare responsabilità risarcitoria.
  • Le contestazioni sulle spese di lite devono essere specifiche, tempestive e correlate al concreto scaglione di valore; in difetto, sono inammissibili o comunque infondate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSanzioni disciplinari
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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