Cassazione Penale, Sentenza n. 22968/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il REALE chiedeva la concessione di un permesso premio (Centro Caritativo Martiri di Larino) avvalendosi della previsione di cui all'art. 4‑bis, comma 1‑bis, ord. pen., sostenendo l'impossibilità/irrilevanza della collaborazione con la giustizia in quanto i fatti per i quali è stato condannato erano integralmente accertati nelle sentenze di merito, non esistendo collegamenti attuali con l'associazione mafiosa e perché il clan era stato disarticolato; contestualmente deduceva che l'arma del delitto risultava nella disponibilità della famiglia Reale e che le sue dichiarazioni sullo smarrimento dell'arma erano verosimili. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza rilevando invece che permanevano aspetti inesplorati (in particolare la provenienza, tipologia e sorte dell'arma) che lasciavano spazio ad un'utile collaborazione del detenuto. Il ricorso per cassazione denunciava contraddittorietà e erronea applicazione dell'art. 58‑ter ord. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato che permangono circostanze inesplorate (soprattutto riguardo all'arma del delitto), tali da rendere possibile una utile collaborazione del condannato; ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza completa, coerente e non contraddittoria. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e valutata l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, ha imposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4‑bis, comma 1‑bis, ord. pen.
«purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti o delle responsabilità, operata con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia»
La norma consente comunque l'accesso ai benefici penitenziari anche per reati ostativi quando dagli atti emerga che non sussistono attuali collegamenti con la criminalità organizzata o quando i fatti e le responsabilità risultano integralmente accertati, ossia non residuano ambiti inesplorati che rendano possibile una collaborazione utile.
La collaborazione richiesta per superare l'ostatività deve essere effettiva e specifica rispetto ai reati oggetto della condanna; l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione va riferito ai fatti e alle responsabilità relativi alla sentenza in esecuzione.
art. 7, L. n. 203/1991 (oggi art. 416‑bis.1 cod. pen.)
Norma richiamata per l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa; contestualizza la natura 'ostativa' dei reati per l'accesso ai benefici penitenziari.
art. 616 c.p.p. (ora art. 616 c.p.p. o norme corrispondenti)
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione ai criteri di imposizione delle somme alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione l'ha richiamata per decidere l'importo equitativo da imporre al ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4‑bis comma 1‑bis il richiedente deve dimostrare che non sussistono ambiti inesplorati relativi ai fatti e alle responsabilità per cui è stato condannato; non basta una generica affermazione di collaborazione impossibile.
- Il giudice verifica se residuano conoscenze in capo al condannato che possano ancora integrare una forma di collaborazione utile: fatti come la provenienza o la sorte dell'arma possono costituire proprio tali ambiti esplorabili.
- Le sentenze di merito vanno valutate nel loro insieme; però la semplice lettura selettiva o affermazioni non supportate da elementi probatori non obbligano il giudice a ritenere integrale l'accertamento dei fatti.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e adeguatamente documentati (es. produzione integrale delle sentenze richiamate); motivi generici o non supportati sono spesso dichiarati inammissibili.
- La nozione di 'impossibilità' della collaborazione è oggettiva: presuppone che non residuino aspetti non accertati che il condannato, dati ruolo e conoscenze, poteva illuminare.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente sostiene le spese processuali e può essere condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende; l'eventuale mancata malafede può comunque giustificare l'applicazione di una sanzione equitativa, ma non esclude la condanna alle spese.
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