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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03533/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stata accertata l'interposizione fittizia di manodopera in un appalto di servizi e dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società committente, con ordine di ripristino del rapporto. Nel giudizio qui deciso il lavoratore ha chiesto: a) differenze retributive per il periodo 24 luglio 2000-28 marzo 2003, assumendo il diritto all'inquadramento nel VI livello del CCNL; b) il pagamento delle retribuzioni maturate dal febbraio 2010 al settembre 2013, per il mancato ripristino del rapporto in esecuzione della precedente sentenza; c) il risarcimento di vari danni collegati alla mancata ottemperanza della società. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, ritenendo corretto l'inquadramento nel IV livello e reputando le domande risarcitorie non adeguatamente allegate e provate. In cassazione il lavoratore ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello per il riferimento al giudicato formatosi su diverse decisioni; 2) violazione di giudicato implicito e omessa pronuncia sul superiore inquadramento, invocando una diversa sentenza che avrebbe riconosciuto il VI livello; 3) violazione delle norme sull'inquadramento e del contratto collettivo, oltre a vizi di valutazione delle prove e del principio di non contestazione; 4) omessa pronuncia e nullità della sentenza perché la Corte d'appello avrebbe assorbito erroneamente la domanda economica relativa alle retribuzioni dovute per il mancato ripristino del rapporto, confondendola con la domanda di superiore inquadramento; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme processuali sul ricorso in materia di lavoro, oltre che delle norme sostanziali sulla responsabilità e sul danno, per il rigetto delle domande risarcitorie ritenute generiche. La società ha resistito e proposto anche ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato a una sentenza di primo grado poi corretta e poi richiamata dal lavoratore come base del proprio credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quarto motivo del ricorso principale, limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello non aveva esaminato la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo successivo al mancato ripristino del rapporto disposto dalla precedente sentenza, trattandola erroneamente come assorbita dal solo tema del superiore inquadramento. Ha invece rigettato gli altri quattro motivi del ricorso principale e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La censura di motivazione è stata respinta perché la motivazione d'appello, letta nel suo complesso, è stata ritenuta intellegibile e non apparente.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Non vi è nullità della sentenza quando il percorso argomentativo sia comprensibile e non presenti anomalie tali da integrare il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma solo dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione; non può dirsi formato su una sentenza ancora pendente in cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    È escluso il giudicato esterno quando la decisione richiamata non è ancora definitiva al momento della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi su una specifica domanda economica autonoma, confondendola con quella di superiore inquadramento.

  • art. 2103 c.c.

    L'inquadramento deve essere stabilito in base alle mansioni effettivamente svolte e alle declaratorie contrattuali applicabili.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto collettivo è stata svolta secondo i criteri ermeneutici ordinari, senza errori censurabili in cassazione nel caso concreto.

  • art. 1206 c.c.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente nel quadro della pretesa retributiva connessa alla mora del creditore/datore di lavoro.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a fondare la nullità denunciata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il ricorrente lamentava l'insufficienza della motivazione, ma la censura non ha trovato accoglimento nei limiti denunciati.

  • artt. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sufficienza/validità del ricorso introduttivo del rito lavoro.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle contestazioni e alla struttura difensiva del rito lavoro.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla forma del gravame nel rito del lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo per fatti noti alla parte e non per fatti ignoti, come quelli posti a base delle domande risarcitorie nel caso concreto.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    La nullità dell'atto introduttivo nel rito del lavoro è sanabile, ma occorre che la parte interessata deduca e attivi la sanatoria; in mancanza non può pretenderne la rimessione in termini in appello.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudizio era stato inizialmente sospeso e poi riassunto a seguito di regolamento di competenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al rito camerale e al deposito dell'ordinanza.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso, con distinzione tra vizi di motivazione, violazioni di legge e nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso incidentale è stato indicato come presupposto del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza d'appello non è nulla se, letta nel complesso, consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo rispetto a una decisione effettivamente definitiva; se sulla sentenza richiamata pende ancora impugnazione, non vi è giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
  • L'interpretazione delle declaratorie contrattuali di inquadramento professionale è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia violato i criteri ermeneutici o applicato in modo errato la norma contrattuale; resta insindacabile la valutazione di fatto sulle mansioni concretamente svolte.
  • Quando la domanda economica comprende più titoli autonomi, il giudice deve pronunciarsi su ciascuno di essi: è errore di omessa pronuncia trattare una pretesa retributiva distinta come assorbita da un diverso capo relativo all'inquadramento.
  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto o dei fatti posti a base della domanda è sanabile, ma la parte che la subisce deve attivarsi per la sanatoria se la controparte l'ha eccepita e il giudice non ha disposto la rimessione in termine.
  • Il principio di non contestazione non può essere usato contro la parte per fatti a essa ignoti, specie quando si tratti di circostanze poste a fondamento di domande risarcitorie.
  • In caso di accertata interposizione fittizia di manodopera e mancato ripristino del rapporto da parte del soggetto obbligato, i crediti del lavoratore per il periodo di mancata ricostituzione del rapporto assumono natura retributiva e non meramente risarcitoria, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento professionaleRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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