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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4342/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per l'acquisizione officiose di tre annotazioni di polizia giudiziaria in sede di giudizio abbreviato (novità non prevedibile dall'imputato); 2) violazione dell'art. 493-ter c.p. per carenza di prova del profitto e del dolo specifico (punti anche connessi all'uso di carte intestate a società di cui Pugliese era socio); 3) vizio di motivazione sul capo 5) per mancata prova e contraddittorietà circa la sostituzione di persona relativa ad alcune carte; 4) violazione dell'art. 240 c.p. per la confisca di beni che, secondo il ricorrente, non risultavano sequestrati nel procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la legittimità dell'integrazione probatoria disposta ex art. 441, comma 5, c.p.p. in sede di giudizio abbreviato (potere discrezionale del giudice e ammissibile quando necessario ai fini della decisione), ha ritenuto correttamente applicabile l'art. 493-ter anche senza prova dell'effettivo profitto (la normativa non richiede che la transazione sia andata a buon fine) e ha condiviso la valutazione del merito circa la responsabilità dell'imputato (anche con riferimento a carte intestate a terzi/ società e alla sostituzione di persona, in parte provata da elementi come immagini e documenti rinvenuti). Ha altresì confermato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p. (ex art. 12-sexies d.lgs. n.306/1992) ritenendo irrilevante che non vi fosse un sequestro preventivo nel procedimento da cui derivavano alcuni elementi.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie quando risultino necessarie ai fini della decisione; tale esercizio è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato; l'integrazione può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato purché non esplori itinerari probatori estranei agli atti.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Il delitto di indebito utilizzo di carte di pagamento si configura indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal buon esito della transazione; non è richiesto che la transazione sia andata a buon fine per integrare il reato.

  • art. 493-bis cod. pen.

    Richiamata in tema di scriminante del consenso: l'assenza di autorizzazione esplicita all'uso della carta esclude la scriminante dell'avente diritto, considerato l'interesse collettivo alla sicurezza delle transazioni.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non attinente alla motivazione impugnata; inoltre i profili di confisca sono stati valutati alla luce dell'art. 240-bis.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.lgs. 8/6/1992 n.306)

    Consente la confisca per sproporzione di beni rispetto ai redditi dichiarati; non è necessario che la confisca sia preceduta da un sequestro preventivo nel medesimo procedimento, purché i beni siano identificabili al momento dell'esecuzione della misura.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n.231

    Richiamato in relazione alla fattispecie di indebita utilizzazione di carte di pagamento come fonte normativa di coordinamento con l'art. 493-ter; la giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che l'uso indebito integra il reato anche senza effettivo profitto.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice può integrare la prova d'ufficio quando l'integrazione sia necessaria per decidere; tale potere è discrezionale e la Corte di cassazione non riesamina la valutazione concreta del bisogno istruttorio se non v'è vizio di motivazione.
  • Per il reato di indebita utilizzazione di carte di pagamento (art. 493-ter) non è necessaria la prova dell'effettivo profitto o del buon esito della transazione: l'uso indebito è penalmente rilevante anche in assenza di prelievo o incasso.
  • La mancata prova di una autorizzazione all'uso della carta (compresa l'assenza di documentazione che leghi i pagamenti a esigenze societarie) esclude la scriminante del consenso dell'avente diritto.
  • In cassazione non è consentito riproporre, come nuovo argomento, fatti o vizi che non siano stati dedotti in appello; questioni non sollevate in appello sono precluse in sede di legittimità.
  • Le doglianze che implichino una rinnovata valutazione del materiale probatorio sono normalmente inammissibili; la Corte di cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione, non la migliore valutazione del merito.
  • La confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis può essere disposta anche senza sequestro preventivo nel medesimo procedimento, purché i beni siano individuabili e il rapporto di sproporzione sia adeguatamente motivato.

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