Cassazione Penale, Sentenza n. 4342/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per l'acquisizione officiose di tre annotazioni di polizia giudiziaria in sede di giudizio abbreviato (novità non prevedibile dall'imputato); 2) violazione dell'art. 493-ter c.p. per carenza di prova del profitto e del dolo specifico (punti anche connessi all'uso di carte intestate a società di cui Pugliese era socio); 3) vizio di motivazione sul capo 5) per mancata prova e contraddittorietà circa la sostituzione di persona relativa ad alcune carte; 4) violazione dell'art. 240 c.p. per la confisca di beni che, secondo il ricorrente, non risultavano sequestrati nel procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la legittimità dell'integrazione probatoria disposta ex art. 441, comma 5, c.p.p. in sede di giudizio abbreviato (potere discrezionale del giudice e ammissibile quando necessario ai fini della decisione), ha ritenuto correttamente applicabile l'art. 493-ter anche senza prova dell'effettivo profitto (la normativa non richiede che la transazione sia andata a buon fine) e ha condiviso la valutazione del merito circa la responsabilità dell'imputato (anche con riferimento a carte intestate a terzi/ società e alla sostituzione di persona, in parte provata da elementi come immagini e documenti rinvenuti). Ha altresì confermato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p.p. (ex art. 12-sexies d.lgs. n.306/1992) ritenendo irrilevante che non vi fosse un sequestro preventivo nel procedimento da cui derivavano alcuni elementi.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato il giudice può disporre d'ufficio integrazioni probatorie quando risultino necessarie ai fini della decisione; tale esercizio è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato; l'integrazione può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato purché non esplori itinerari probatori estranei agli atti.
Il delitto di indebito utilizzo di carte di pagamento si configura indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal buon esito della transazione; non è richiesto che la transazione sia andata a buon fine per integrare il reato.
Richiamata in tema di scriminante del consenso: l'assenza di autorizzazione esplicita all'uso della carta esclude la scriminante dell'avente diritto, considerato l'interesse collettivo alla sicurezza delle transazioni.
Norma richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non attinente alla motivazione impugnata; inoltre i profili di confisca sono stati valutati alla luce dell'art. 240-bis.
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.lgs. 8/6/1992 n.306)
Consente la confisca per sproporzione di beni rispetto ai redditi dichiarati; non è necessario che la confisca sia preceduta da un sequestro preventivo nel medesimo procedimento, purché i beni siano identificabili al momento dell'esecuzione della misura.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007 n.231
Richiamato in relazione alla fattispecie di indebita utilizzazione di carte di pagamento come fonte normativa di coordinamento con l'art. 493-ter; la giurisprudenza ha interpretato la norma nel senso che l'uso indebito integra il reato anche senza effettivo profitto.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato il giudice può integrare la prova d'ufficio quando l'integrazione sia necessaria per decidere; tale potere è discrezionale e la Corte di cassazione non riesamina la valutazione concreta del bisogno istruttorio se non v'è vizio di motivazione.
- Per il reato di indebita utilizzazione di carte di pagamento (art. 493-ter) non è necessaria la prova dell'effettivo profitto o del buon esito della transazione: l'uso indebito è penalmente rilevante anche in assenza di prelievo o incasso.
- La mancata prova di una autorizzazione all'uso della carta (compresa l'assenza di documentazione che leghi i pagamenti a esigenze societarie) esclude la scriminante del consenso dell'avente diritto.
- In cassazione non è consentito riproporre, come nuovo argomento, fatti o vizi che non siano stati dedotti in appello; questioni non sollevate in appello sono precluse in sede di legittimità.
- Le doglianze che implichino una rinnovata valutazione del materiale probatorio sono normalmente inammissibili; la Corte di cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione, non la migliore valutazione del merito.
- La confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis può essere disposta anche senza sequestro preventivo nel medesimo procedimento, purché i beni siano individuabili e il rapporto di sproporzione sia adeguatamente motivato.
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