Cassazione Civile, Ordinanza n. 21202/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La parte ricorrente aveva contestato l'intervento dell'agente della riscossione in una procedura esecutiva immobiliare promossa da altri creditori sui propri beni, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti tributari sottesi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione per quanto atteneva a crediti tributari; la corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame richiamando i limiti dell'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 e rilevando che la contestazione investiva la pretesa erariale per omessa notifica delle cartelle. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato la declaratoria di incostituzionalità intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 e che fosse stata dedotta una prescrizione maturata anche successivamente alla notificazione delle cartelle; il secondo per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando la mancata motivazione sulla compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha corretto la motivazione della sentenza impugnata per tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, ma ha affermato che ciò non mutava l'esito, perché la ricorrente non aveva dimostrato, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., di avere effettivamente dedotto nei gradi di merito la specifica eccezione di prescrizione successiva alla valida notifica delle cartelle, distinta dalla generica prescrizione del credito. La Corte ha richiamato il criterio di riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione ordinaria riguarda le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali successivi alla notifica valida della cartella o dell'intimazione, mentre la giurisdizione tributaria copre i fatti incidenti sulla pretesa fino a quel momento o, in caso di notifica omessa/nulla/inesistente, fino all'atto esecutivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato la compensazione delle spese richiamando la soccombenza reciproca derivante dalla parziale declinatoria di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dovuto sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
"limiti previsti dall'art. 57"
la norma va letta tenendo conto dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 114 del 2018; tuttavia, nel caso concreto, la correzione del riferimento alla norma non cambia l'esito perché manca la dimostrazione del diverso motivo di prescrizione dedotto in cassazione
Corte cost. n. 114 del 2018
ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina richiamata dalla ricorrente nella parte rilevante; la Cassazione ne tiene conto solo per correggere la motivazione della sentenza impugnata
il ricorrente deve indicare specificamente e dimostrare nel ricorso il contenuto degli atti e dei motivi di merito su cui fonda la censura, non potendo limitarsi a richiami generici o rinvii agli atti processuali
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della compensazione delle spese processuali
richiamato come parametro della censura sulla motivazione della compensazione delle spese processuali
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, il riparto di giurisdizione dipende dal momento in cui si collocano i fatti dedotti: spettano al giudice tributario i fatti incidenti sulla pretesa fino alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, mentre spettano al giudice ordinario i fatti successivi a tale notifica e le questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo.
- Se la notifica degli atti prodromici è omessa, inesistente o nulla, il discrimine temporale si sposta all'atto esecutivo che abbia svolto funzione di conoscenza della pretesa; restano però distinti i fatti antecedenti, devoluti alla giurisdizione tributaria, da quelli successivi, devoluti alla giurisdizione ordinaria.
- La censura di cassazione che si fondi su un motivo di merito non è ammissibile se il ricorrente non dimostra, con specifica indicazione degli atti e del loro contenuto, di avere effettivamente proposto e coltivato quel motivo nei gradi di merito; la deduzione generica di una questione non equivale alla deduzione della sua variante specifica.
- Il ricorrente che invochi l'esame di documenti o atti processuali deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, perché il controllo di legittimità non può supplire a carenze di specificità dell'impugnazione.
- La compensazione delle spese processuali è censurabile solo se la motivazione manca o è apparente; è sufficiente un richiamo alla soccombenza reciproca o a ragioni equivalenti quando esse emergano dal contenuto della decisione.
- rami
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