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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21412/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse compatibile con un uso personale e non con la destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la valutazione di abitualità e la rilevanza ostativa dei precedenti specifici. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché meramente riproduttive di censure già esaminate e perché volte, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica critica alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva valorizzato il dato quantitativo della sostanza, il principio attivo elevato, la suddivisione in involucri, l'occultamento in due immobili distinti e il rinvenimento di bilancini di precisione intrisi di stupefacente, oltre alla mancata prova di una tossicodipendenza idonea a giustificare il possesso per uso personale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., poiché il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e nel caso concreto vi erano plurimi precedenti specifici in materia di stupefacenti e una condotta inserita in un quadro di serialità e abitualità criminosa, incompatibile con la non punibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto contestato, riferita alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della vicenda concreta e non è applicabile in presenza di abitualità criminosa

  • art. 133 c.p.

    parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come precedente definito mediante applicazione della pena su richiesta, valorizzato ai fini dell'abitualità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce

    un motivo che non si confronta con la motivazione impugnata è inammissibile

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    il giudizio sulla particolare tenuità richiede apprezzamento unitario delle peculiarità del fatto e il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre a quello oggetto del giudizio, anche se successivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito o mira a ottenere una nuova valutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti della motivazione.
  • Ai fini della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, il giudice può valorizzare congiuntamente dati quantitativi, elevato principio attivo, confezionamento in dosi, modalità di occultamento e presenza di strumenti tipicamente utilizzati per la cessione.
  • La deduzione di uso personale non è sufficiente se non è supportata da elementi concreti idonei a spiegare il possesso della sostanza, compresa l'eventuale condizione di tossicodipendenza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva del fatto storico, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; non è sufficiente il solo dato quantitativo della sostanza.
  • La particolare tenuità è incompatibile con una condotta abituale o seriale, specie quando il soggetto risulti gravato da plurimi precedenti specifici della medesima indole che evidenzino un percorso criminoso non episodico.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, se non ricorre assenza di colpa, anche di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCause di non punibilità
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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