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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 546/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimozione di una pluralità di manufatti e opere realizzati su terreno agricolo, con avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a una recinzione in muratura e metallo, diversi locali prefabbricati adibiti ad abitazione o servizi, un box metallico, roulotte e altri mezzi utilizzati stabilmente come abitazioni, nonché alla pavimentazione del cortile. In primo grado e in appello hanno dedotto: l’illegittimità dell’ordinanza quanto alla recinzione, in ragione di una asserita precedente istanza di condono o sanatoria che avrebbe imposto al Comune di pronunciarsi; carenza di istruttoria e motivazione per la descrizione asseritamente generica delle opere e per la mancata qualificazione giuridica degli interventi; genericità dei riferimenti alla fascia di rispetto stradale e alla pericolosità geomorfologica; erronea applicazione degli artt. 53 e 64 del d.P.R. n. 380/2001 alle strutture metalliche; erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che le opere rientrassero nell’edilizia libera o comunque non richiedessero il permesso di costruire; infine, omessa indicazione nell’ordinanza dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza. In appello è stata anche richiesta l’acquisizione della documentazione relativa alla presunta pratica di sanatoria dei precedenti proprietari, invocando il soccorso istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Piemonte. Il primo motivo è stato respinto perché fondato su una generica allegazione circa l’esistenza della pratica di sanatoria; il Comune ha dichiarato di non aver rinvenuto alcuna documentazione e l’istanza istruttoria è stata ritenuta meramente esplorativa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’ordinanza descriveva in modo completo struttura, dimensioni, destinazione e collocazione dei manufatti, indicava l’inquadramento urbanistico agricolo dell’area, la fascia di rispetto stradale e la pericolosità geomorfologica, ed era supportata dai verbali, dalla relazione di sopralluogo e dalla relazione tecnica. Poiché l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato, non occorre una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione degli abusi e all’indicazione delle norme violate. È stata inoltre ritenuta corretta l’applicazione degli artt. 53 e 64 del d.P.R. n. 380/2001 alle opere con struttura metallica, poiché tali disposizioni comprendono anche le opere la cui statica sia assicurata, in tutto o in parte, da elementi in acciaio o altri metalli. Il terzo motivo è stato respinto: la presenza della destinazione agricola, della fascia di rispetto stradale e della pericolosità geomorfologica non escludeva in astratto la possibilità di presentare un’istanza di accertamento di conformità, nei limiti della disciplina applicabile. Il quarto motivo è stato respinto perché i manufatti prefabbricati, le roulotte, i camper e le case mobili utilizzati come abitazioni e collocati continuativamente costituiscono nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e5), del d.P.R. n. 380/2001 e richiedono titolo abilitativo. La valutazione dell’abuso deve essere globale e non atomistica: la pluralità delle opere va considerata nel complessivo impatto sul territorio, essendo irrilevante scomporre i singoli interventi per sottrarli alla sanzione demolitoria quando l’insieme abbia trasformato l’originaria destinazione agricola dell’area. Il quinto motivo è stato respinto perché l’omessa o imprecisa indicazione dell’area acquisibile non rende illegittima l’ingiunzione a demolire: l’individuazione puntuale dell’area può essere effettuata nei successivi atti di acquisizione, nei quali essa costituisce elemento necessario. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire e la conseguente acquisizione gratuita in caso di inottemperanza. L’omessa o imprecisa indicazione iniziale dell’area acquisibile non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, potendo l’area essere individuata negli atti successivi di acquisizione.

  • art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. 380/2001

    «l’istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili imbarcazioni che siano usate come abitazioni, ambienti di lavoro…che siano collocate in vi continuativa»

    L’installazione continuativa di manufatti leggeri, prefabbricati, roulotte, camper o case mobili utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro integra una nuova costruzione e richiede il titolo edilizio.

  • art. 53, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    «per le opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli»

    La disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica si applica anche alle opere la cui statica sia assicurata, integralmente o parzialmente, da elementi in acciaio o altri metalli.

  • art. 64 d.P.R. 380/2001

    È applicabile anche alle opere a struttura metallica riconducibili alla definizione dell’art. 53, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presenza di destinazione agricola, fascia di rispetto stradale e pericolosità geomorfologica non esclude in astratto la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, nei limiti della disciplina urbanistica ed edilizia applicabile.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo motivazionale dell’ordinanza di demolizione è assolto mediante la chiara descrizione degli abusi e l’indicazione delle norme violate, trattandosi di esercizio di potere vincolato.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a un’allegazione generica e per promuovere acquisizioni documentali meramente esplorative.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    La richiesta istruttoria deve essere specificamente giustificata e non può tradursi in un’attività esplorativa priva di concreti elementi di supporto.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla chiara descrizione delle opere abusive, alla loro localizzazione e destinazione e all’indicazione delle norme edilizie violate, purché tali elementi consentano di ricostruire la consistenza dell’abuso e la sua riconducibilità al regime del permesso di costruire.
  • La qualificazione edilizia di una pluralità di opere abusive deve essere effettuata con valutazione globale e non atomistica: non è possibile scomporre gli interventi per sostenere che singole opere, considerate isolatamente, rientrino nell’edilizia libera quando il loro insieme abbia determinato una trasformazione stabile e significativa del territorio.
  • L’installazione continuativa di manufatti leggeri o prefabbricati, comprese roulotte, camper e case mobili utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro, integra una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.
  • La mancata o imprecisa indicazione dell’area suscettibile di acquisizione gratuita non rende illegittima l’ingiunzione di demolizione, poiché l’individuazione puntuale dell’area è necessaria negli atti successivi con cui l’amministrazione dispone l’acquisizione.
  • Una richiesta di acquisizione documentale o di soccorso istruttorio non può essere accolta quando si fondi su una generica allegazione dell’esistenza di una pratica amministrativa e si risolva in un’indagine meramente esplorativa.
  • La disciplina degli artt. 53 e 64 del d.P.R. n. 380/2001 si applica anche alle opere la cui statica sia assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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