Ordinanza n. 4312/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2024 - per il Distretto di Corte di Appello di Milano comunicato a mezzo PEC in data 09/04/2025 (doc. I e doc. II); - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 24/2/2025 della Commissione n. 2 istituita presso la Corte di Appello di Napoli, relativamente al giudizio meramente numerico espresso sull’elaborato scritto di diritto penale della ricorrente, nel corso della prova di esame per l’abilitazione alla professione di avocato nella sessione 2024 per il Distretto della Corte di Appello di Milano, pure comunicato in data 09/04/2025 (doc. n. III); - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, sessione 2024, e giudizio numerico attribuito all'elaborato scritto di diritto penale
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024 nel Distretto della Corte d'Appello di Milano, comunicata via PEC il 9 aprile 2025, nonché il verbale della Commissione n. 2 presso la Corte d'Appello di Napoli del 24 febbraio 2025, limitatamente alla valutazione numerica dell'elaborato di diritto penale. Il TAR ha rilevato che il ricorso pone una questione di diritto analoga a quella già sollevata in un diverso giudizio, relativa alla legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e della legge di conversione n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012. L'ordinanza non decide nel merito i motivi di impugnazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso se sospendere impropriamente il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione amministrativa per presentare memorie sulla prospettata sospensione e sulla possibilità di interloquire nel giudizio costituzionale, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha richiamato la necessità del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e i principi del Consiglio di Stato sulla sospensione impropria; ha inoltre considerato le modifiche alle Norme integrative della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, che ammettono l'intervento nel giudizio incidentale di parti di altri giudizi portatrici di interessi analoghi o connessi.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47
La questione di costituzionalità già sollevata in un giudizio analogo investe il differimento, esteso alla sessione 2024, dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame di abilitazione forense.
art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47
La norma di conversione è coinvolta nella questione di costituzionalità nella misura in cui converte la disposizione che differisce l'entrata in vigore della disciplina applicabile anche alla sessione 2024.
secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale
La sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio e può essere disposta solo se nessuna parte chieda di intervenire o interloquire davanti alla Corte costituzionale.
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La norma è considerata quale base per valutare la sospensione impropria del giudizio connessa alla questione costituzionale analoga già rimessa alla Corte.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47
La disciplina dell'esame di abilitazione forense contenuta nell'art. 46 è la normativa la cui entrata in vigore è stata differita e costituisce oggetto della questione costituzionale richiamata.
Massime di principio
- La sospensione impropria in senso lato del giudizio, prospettata in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione analoga già rimessa, deve essere preceduta dal contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di esprimersi anche sulla possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale; la sospensione può essere adottata solo se nessuna parte chieda tale possibilità.
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