Ordinanza n. 4299/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto del Questore della Provincia di Milano prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 17.062026 e notificato al ricorrente in data 23.06.2026, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del contestuale rifiuto di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano del 17 giugno 2026 di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale rifiuto di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto questorile e la sospensione cautelare dei suoi effetti. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente era stato destinatario di un decreto prefettizio di allontanamento del 13 luglio 2026, impugnato davanti al Tribunale ordinario di Milano ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 150/2011 e dell’art. 22 del d.lgs. 30/2007. Non risultavano aggiornamenti su quel procedimento e non era chiaro se il ricorrente si trovasse ancora sul territorio nazionale; il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati, rilevanti per valutare l’attualità del periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori, chiedendo alle parti di depositare documentati chiarimenti sull’esito o sullo stato del procedimento di impugnazione del decreto di allontanamento e sulla presenza attuale del ricorrente in Italia, entro due giorni liberi prima della camera di consiglio fissata per il 28 ottobre 2026. La fase cautelare è stata rinviata a tale udienza; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Il TAR richiama le disposizioni processuali in materia di acquisizione istruttoria e chiarimenti, disponendo gli incombenti necessari alla valutazione cautelare.
Considerato che il ricorrente è stato destinatario di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 13.07.2026, impugnato con ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 del D.Lgs. n. 30/2007 dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano (r.g. n. -OMISSIS-);
La disposizione è menzionata per identificare il rimedio giurisdizionale esperito davanti al Tribunale ordinario contro il decreto di allontanamento; il TAR non ne enuncia un’interpretazione sostanziale.
Considerato che il ricorrente è stato destinatario di un decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 13.07.2026, impugnato con ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 del D.Lgs. n. 30/2007 dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano (r.g. n. -OMISSIS-);
La disposizione è richiamata quale base normativa del ricorso proposto davanti al Tribunale ordinario contro il decreto di allontanamento, senza una specifica interpretazione da parte del TAR.
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