Ordinanza n. 15307/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -della Determinazione n. 540 del 23 giugno 2026 della Provincia di Viterbo — SUA (Reg. n. 924/23-06-2026), con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di igiene urbana nel Comune di Bolsena per n. 5 anni oltre proroga di n. 6 mesi (CIG: B9D72ED576) in favore di Idealservice Soc. Coop; - della comunicazione degli esiti di gara del 29 giugno 2026 (id. PG/14392), con cui la Provincia di Viterbo - SUA ha comunicato l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. 36/2023; - della decisione di oscuramento parziale dell’offerta tecnica di Idealservice Soc. Coop., opposta dalla stessa controinteressata con nota del 02/07/2026 e recepita dalla Stazione Unica Appaltante, nonché della trasmissione documentale parzialmente oscurata effettuata dalla Provincia di Viterbo in data 07/07/2026 (prot. n. 29695/2026), nella parte in cui ha omesso di rendere disponibile il contenuto integrale dell’offerta tecnica della controinteressata con riferimento, in particolare, ai criteri valutativi 1.1, 1.4, 1.5, 4.2, 4.4, 6.2 e 8.1; - dei verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, delle schede individuali e collegiali di valutazione, dei prospetti di riparametrazione e di tutti gli atti istruttori afferenti alla valutazione tecnica, nella parte in cui hanno attribuito il punteggio massimo di 80/80 all’offerta tecnica di Idealservice e il punteggio di 70,09/80 all’offerta tecnica di Ecosud; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli relativi alla verifica del progetto di assorbimento di Idealservice, alla verifica del costo della manodopera e all’eventuale contratto nelle more stipulato, anche se non conosciuti. con domanda autonoma ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di Ecosud S.r.l. all’ostensione integrale: -dell’offerta tecnica completa di Idealservice Soc. Coop., con particolare riferimento alle sezioni oscurate attinenti ai criteri 1.1, 1.4, 1.5, 4.2, 4.4, 6.2 e 8.1; - del provvedimento formale motivato della Stazione Unica Appaltante sulle richieste di oscuramento; - dei verbali completi di gara (Seggio e Commissione); - delle schede individuali di valutazione, coefficienti, medie e prospetti di riparametrazione; - della determina di nomina della Commissione giudicatrice e dei curricula dei commissari; - degli atti istruttori relativi alla verifica del progetto di assorbimento di Idealservice; - della richiesta del RUP ex punto 24.2 del disciplinare, delle giustificazioni di Idealservice sul modello organizzativo e sulle risorse umane, del prospetto analitico del costo della manodopera, del verbale o relazione finale del RUP sulla verifica economico-lavoristica. con domanda ulteriore di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Idealservice Soc. Coop., ai sensi dell’art. 121 c.p.a., con conseguente subentro di Ecosud S.r.l. nell’esecuzione dell’appalto, ove ne ricorrano i presupposti; in subordine, di condanna al risarcimento del danno per equivalente nella misura di cui in motivazione. con istanza cautelare urgente di sospensione degli atti impugnati ai sensi degli artt. 55 e 119, comma 3, c.p.a., con particolare riferimento alla sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e dell’eventuale stipula del contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione non espressa di oscuramento parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e diniego, anche implicito, di accesso integrale alla documentazione della gara; l’impugnazione dell’aggiudicazione e degli atti di valutazione non è decisa in questa ordinanza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ecosud, seconda classificata, ha chiesto l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Idealservice, in particolare delle parti oscurate relative ai criteri 1.1, 1.4, 1.5, 4.2, 4.4, 6.2 e 8.1, oltre al provvedimento sulle richieste di oscuramento, ai verbali, alle schede e ai prospetti di valutazione, alla nomina e ai curricula della Commissione e agli atti concernenti le verifiche del RUP su progetto di assorbimento e costo della manodopera. Ha sostenuto che le parti oscurate riguardavano criteri determinanti per il divario tecnico di 7,55 punti e che l’accesso era indispensabile per contestare la valutazione e predisporre eventuali motivi aggiunti. La ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio quinquennale, con proroga di sei mesi, e degli atti di gara, nonché la tutela cautelare, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento: tali domande non sono definite dal provvedimento in esame, che decide le sole domande ostensiva e di accesso. In via preliminare, il Collegio ha esaminato la tardività della memoria depositata il 16 settembre 2026 e l’eccezione di tardività della domanda relativa all’oscuramento.
La decisione
Il TAR ha disposto lo stralcio della memoria del 16 settembre 2026 perché depositata oltre il termine perentorio dimidiato applicabile al rito dell’accesso. Ha respinto l’eccezione di tardività della domanda contro l’oscuramento: poiché la stazione appaltante non aveva adottato una decisione espressa sull’oscuramento contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, non si applicava il rito super-accelerato dell’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023; operava invece il termine di trenta giorni dell’art. 116, comma 1, c.p.a., rispettato dal ricorso notificato il 28 luglio 2026, dopo la trasmissione parzialmente oscurata del 7 luglio 2026. Nel merito dell’accesso, ha respinto la richiesta delle parti oscurate dell’offerta tecnica: per i criteri 1.1, 4.2, 4.4, 6.2 e 8.1 non erano state formulate censure nel ricorso; per i criteri 1.4 e 1.5, pur censurati, Ecosud non aveva dimostrato in modo specifico la stretta indispensabilità della conoscenza integrale rispetto alle proprie difese. Le affermazioni generiche circa la necessità di controllare la valutazione e predisporre motivi aggiunti non superavano la tutela dei segreti tecnici e commerciali. La domanda relativa ai verbali è stata dichiarata improcedibile, perché i verbali erano stati depositati in giudizio dal Comune di Bolsena. Sono state dichiarate inammissibili le richieste relative al provvedimento motivato sull’oscuramento, alle schede e ai prospetti, e agli atti istruttori ed economico-lavoristici del RUP, perché non era stata dimostrata l’esistenza dei documenti richiesti e la ricorrente stessa aveva dedotto l’omissione delle verifiche; l’accesso non può imporre all’amministrazione di formare documenti inesistenti né consentire un controllo generalizzato. La richiesta della determina di nomina della Commissione e dei curricula è stata respinta perché esplorativa, in assenza di specifiche censure sulla nomina o sulla composizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione. L’ordinanza non decide le domande di annullamento dell’aggiudicazione, cautelare, di inefficacia, subentro o risarcimento.
Norme richiamate
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento.
Il rito super-accelerato si applica soltanto se la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ha adempiuto agli obblighi informativi e ha dato conto delle decisioni sulle richieste di oscuramento; in mancanza, opera il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Il ricorso notificato da Ecosud S.r.l. in data 28 luglio 2026, a fronte dell’ostensione dell’offerta tecnica parzialmente oscurata avvenuta in data 7 luglio 2026, in assenza di un provvedimento espresso della Stazione appaltante in relazione al ridetto oscuramento è, pertanto, tempestivo perché rispettoso del termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 116, primo comma, c.p.a.
Quando la contestazione dell’oscuramento ricade nel rito ordinario dell’accesso, il ricorso è soggetto al termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., decorrente nel caso concreto dall’ostensione parziale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La mancata evasione, da parte della società ricorrente, dell’onere di allegazione del nesso di indispensabilità tra la documentazione richiesta e la tutela dei propri interessi, che sia l’art. 24 comma 7 L. n. 241/1990 che l’articolo 35, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023 pone a suo carico, giustifica l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 90, comma 3, del Decreto legislativo n. 36/2023.
Chi chiede documenti contenenti segreti tecnici o commerciali deve allegare e dimostrare il nesso di stretta indispensabilità tra i documenti richiesti e la tutela dei propri interessi in uno specifico giudizio; la genericità della richiesta non supera la tutela delle informazioni riservate.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
La mancata evasione, da parte della società ricorrente, dell’onere di allegazione del nesso di indispensabilità tra la documentazione richiesta e la tutela dei propri interessi, che sia l’art. 24 comma 7 L. n. 241/1990 che l’articolo 35, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023 pone a suo carico, giustifica l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 90, comma 3, del Decreto legislativo n. 36/2023.
Nell’accesso agli atti di gara, l’istante deve allegare il rapporto di indispensabilità tra la documentazione e le esigenze di tutela; l’assenza di tale dimostrazione consente di mantenere riservate le informazioni tutelate.
art. 90, comma 3, d.lgs. 36/2023
le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti…se la loro diffusione…pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Le informazioni relative all’aggiudicazione possono non essere divulgate quando la loro diffusione pregiudicherebbe legittimi interessi commerciali o la leale concorrenza; tale tutela rileva quando l’istante non dimostra la stretta indispensabilità dell’ostensione.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
Sul punto giova premettere che la domanda di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990, non può consentire un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, né può costringere quest’ultima ad elaborare dati ed informazioni in proprio possesso, dovendo l’accesso limitarsi ai documenti amministrativi già formati ed in possesso dell’ente pubblico (cfr. l’art. 22 comma 4 e l’art. 24 comma 3 della legge 241/1990).
Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi già formati e detenuti dall’amministrazione e non può essere utilizzato per imporre l’elaborazione di dati o consentire un controllo generalizzato.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Sul punto giova premettere che la domanda di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990, non può consentire un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, né può costringere quest’ultima ad elaborare dati ed informazioni in proprio possesso, dovendo l’accesso limitarsi ai documenti amministrativi già formati ed in possesso dell’ente pubblico (cfr. l’art. 22 comma 4 e l’art. 24 comma 3 della legge 241/1990).
La domanda di accesso non può mirare a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e deve riguardare documenti già esistenti e detenuti, non potendo obbligare l’ente a formare atti inesistenti.
art. 73 c.p.a.
Preliminarmente va disposto lo stralcio della memoria di parte ricorrente, depositata in data 16 settembre 2026, perché tardiva rispetto ai termini perentori prescritti dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di atti difensivi, siccome dimidiati nello speciale rito dell’accesso ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito speciale dell’accesso, il termine perentorio dimidiato per il deposito degli atti difensivi comporta lo stralcio della memoria depositata tardivamente.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Preliminarmente va disposto lo stralcio della memoria di parte ricorrente, depositata in data 16 settembre 2026, perché tardiva rispetto ai termini perentori prescritti dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di atti difensivi, siccome dimidiati nello speciale rito dell’accesso ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito dell’accesso i termini processuali sono dimidiati; la memoria depositata oltre il termine così ridotto è tardiva e viene stralciata.
Massime di principio
- Il rito super-accelerato di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 è applicabile soltanto quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, la stazione appaltante adempie agli obblighi informativi previsti dal codice e dà conto delle decisioni sulle richieste di oscuramento. Se tali obblighi sono sostanzialmente inosservati, si applica il rito ordinario di accesso ex art. 116 c.p.a.
- Per accedere a parti dell’offerta tecnica che possono contenere segreti tecnici o commerciali, l’operatore economico deve dimostrare in modo specifico la stretta indispensabilità dei documenti rispetto alle difese in un giudizio determinato. La richiesta è esplorativa e non giustifica l’ostensione se non è collegata a censure concretamente formulate o se la necessità difensiva è affermata in termini generici.
- Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi già formati e detenuti dall’amministrazione: non consente un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, non obbliga l’ente a elaborare informazioni e non può tradursi nell’ordine di formare o esibire documenti dei quali non sia dimostrata l’esistenza.
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