Ordinanza n. 15318/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio immotivatamente serbato dal Ministero della Difesa sull’atto di diffida notificato dal ricorrente in data 6.3.2026, avente ad oggetto il giudizio di avanzamento afferente la posizione dell’allora Ten. Col. -OMISSIS-, con ricostruzione della carriera secondo la nuova scheda valutativa adottata a seguito della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-, facendone applicazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, con ogni conseguenza quanto al relativo avanzamento di carriera, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Ministero della Difesa a pronunciarsi motivatamente e, conseguentemente ordinandole di provvedere alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 chiedendo altresì che con l’emananda sentenza venga disposto che, in difetto di assunzione delle dovute determinazioni da parte dell’Amministrazione entro il termine che verrà assegnato, vi provvederà motivatamente il commissario ad acta che sarà nominato, ponendo le relative spese ad esclusivo carico della stessa Amministrazione, nonché, in via subordinata, per l’annullamento - della nota prot. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 18.03.2026, notificata al ricorrente in pari data a mezzo PEC, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III Divisione, nel riscontrare l’atto di diffida del 6.3.2026 volto a richiedere la ricostruzione della carriera dell’allora Ten. Col. -OMISSIS- secondo la nuova scheda valutativa adottata a seguito della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS- facendone applicazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, ha disatteso tale istanza, affermando che “al riguardo, si conferma quanto comunicato con la nota citata a seguito”, rappresentata dalla nota del 9.10.2025 - prot. REG2025 -OMISSIS-della Direzione Generale per il Personale Militare – Quarta Divisione – del Ministero della Difesa, che pure si impugna unitamente ad ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli sopra elencati ed impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Ministero della Difesa sulla diffida del 6 marzo 2026 e, in via subordinata, note ministeriali del 18 marzo 2026 e del 9 ottobre 2025 che hanno negato la ricostruzione della carriera applicando la nuova scheda valutativa per gli anni 2022, 2023 e 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sulla diffida notificata il 6 marzo 2026, con cui sollecitava la ricostruzione della carriera secondo una nuova scheda valutativa adottata in seguito a una precedente sentenza del TAR, e la sua applicazione alle valutazioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, con conseguenze sull’avanzamento. Ha domandato che fosse ordinato all’Amministrazione di concludere motivatamente il procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso d’inerzia. In via subordinata, qualora il riscontro ministeriale fosse qualificato come provvedimento, ha chiesto l’annullamento della nota del 18 marzo 2026, che confermava quanto già comunicato con la nota del 9 ottobre 2025, e di quest’ultima. L’ordinanza non esamina i vizi sostanziali dedotti contro le note né la fondatezza della pretesa di ricostruzione della carriera.
La decisione
Il TAR ha rilevato la presenza di due domande connesse: l’azione avverso il silenzio e la domanda subordinata di annullamento delle note ministeriali. Ha ritenuto che la subordinazione della seconda domanda non impedisse di esaminarle in un contesto unitario e, considerato che le azioni sono soggette a riti diversi, ha disposto che il giudizio prosegua con il rito ordinario all’udienza pubblica che sarà fissata. Non ha deciso né la domanda sul silenzio né quella subordinata di annullamento, e non ha disposto la nomina del commissario ad acta. Ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Le domande connesse possono essere cumulate anche se proposte in via subordinata; quando sono assoggettate a riti diversi, il giudizio segue il rito ordinario.
Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni
La qualificazione dell’azione dipende dai suoi elementi sostanziali e, ricorrendone i presupposti, il giudice può convertirla; nel caso concreto la trattazione unitaria delle domande ha comportato l’applicazione del rito ordinario.
In applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., voglia accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio immotivatamente serbato dal Ministero della Difesa
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente a fondamento dell’azione avverso il silenzio, ma l’ordinanza non ne esamina i presupposti né decide tale domanda.
ordinare all’Amministrazione resistente di pronunciarsi motivatamente sul predetto atto di diffida provvedendo alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90.
La disposizione è invocata dal ricorrente per chiedere la conclusione motivata del procedimento; il TAR rinvia la decisione sul merito della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
La tutela dei diritti o della dignità della parte giustifica l’oscuramento delle sue generalità nella pubblicazione del provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità per tutelare diritti o dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono proposte domande connesse soggette a riti diversi, la loro trattazione unitaria comporta l’applicazione del rito ordinario, anche se una domanda è formulata in via subordinata.
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