Ordinanza n. 15319/2026 - Roma, Sezione 1B
Quanto al ricorso introduttivo: - per l’accertamento della natura antisindacale della mancata ostensione dei documenti richiesti. Quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 settembre 2026: - per l’accertamento della natura antisindacale della mancata ostensione dei documenti richiesti e per ottenerne l’ostensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso a documenti di servizio e mancata ostensione, dedotti come lesivi delle prerogative sindacali, nonché silenzio-rifiuto formatosi sul ricorso amministrativo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, con il ricorso introduttivo, l'accertamento della natura antisindacale della mancata ostensione dei documenti richiesti. Con motivi aggiunti del 10 settembre 2026 hanno reiterato tale domanda e chiesto anche l'ostensione documentale. Hanno dedotto che il diniego di accesso agli atti di servizio lede le prerogative sindacali di USIC e dei propri iscritti e hanno chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sul ricorso proposto in via amministrativa.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la pretesa di accesso né l'accertamento della condotta antisindacale. Ha rilevato la connessione tra due domande soggette a riti diversi: la domanda di ostensione segue il rito camerale degli artt. 87 e 116 c.p.a., mentre quella di accertamento della lesione dei diritti sindacali segue il rito dell'art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a. In applicazione dell'art. 32 c.p.a., ha disposto che l'intero giudizio sia trattato con quest'ultimo rito e rinviato alla pubblica udienza che sarà fissata. Non risulta una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
artt. 87 e 116 c.p.a.
che la domanda volta all’ostensione documentale segue il rito camerale ai sensi degli artt. 87 e 116 c.p.a., mentre la domanda di accertamento della lesione dei diritti sindacali segue il rito di cui all’art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a. (Titolo V, Libro IV del Codice);
La domanda di ostensione documentale è soggetta al rito camerale previsto dagli artt. 87 e 116 c.p.a.
art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a.
che la domanda volta all’ostensione documentale segue il rito camerale ai sensi degli artt. 87 e 116 c.p.a., mentre la domanda di accertamento della lesione dei diritti sindacali segue il rito di cui all’art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a. (Titolo V, Libro IV del Codice);
La domanda di accertamento della lesione dei diritti sindacali dedotta in giudizio è trattata secondo il rito previsto dall'art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a.
art. 32 c.p.a.
Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Nel cumulo di domande connesse soggette a riti diversi, opera la regola del rito ordinario, fatta salva la disciplina speciale del Titolo V del Libro IV; nel caso concreto il TAR ha disposto la trattazione unitaria secondo il rito dell'art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a.
Massime di principio
- Quando in un unico giudizio sono cumulate domande connesse soggette a riti diversi, il giudice deve individuare il rito applicabile secondo l'art. 32 c.p.a., tenendo conto della deroga prevista per le materie disciplinate dal Titolo V del Libro IV; nel caso di cumulo tra domanda di accesso documentale e domanda di accertamento della lesione di diritti sindacali, il giudizio è trattato con il rito dell'art. 119, comma 1, lett. m-octies, c.p.a.
Come è indicizzato
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