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Ordinanza

Ordinanza n. 5383/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto M.I.M. - U.S.R. per la Campania, prot. -OMISSIS- del 25.06.2026 (doc. n. 1), di approvazione definitiva della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 - D.D. 2939/2025 e ss.mm., per la classe di concorso A050 “Scienze naturali, chimiche e biologiche” per la Regione Campania, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori utilmente collocati entro i 156 posti messi a concorso, omettendo l’indicazione delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate a ciascun candidato, in palese violazione dell’art. 35, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 5-quinquies, D.L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025; b) del decreto M.I.M. - U.S.R. per la Campania, prot. -OMISSIS- del 16.06.2026 (doc. n. 2), di approvazione della graduatoria di merito e di integrazione ex art. 2, comma 1, D.L. n. 45/2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori e omette l’indicazione delle riserve applicate; c) del silenzio-inadempimento, sedimentatosi sulle istanze di accesso agli atti della odierna comparente del 16.06.2026 e del 17.07.2026, limitatamente alla documentazione relativa all’applicazione della riserva del 30% e ai dati dei controinteressati; d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice relativi alla formazione della graduatoria, i decreti di nomina e immissione in ruolo dei vincitori, nonché gli atti di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali della ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2/9/2026: avverso il decreto M.I.M. - U.S.R. per la Campania, prot. n. -OMISSIS- del 31.07.2026 (doc. n. 1), pubblicato all’Albo dell’Ufficio in pari data, recante approvazione della graduatoria di merito e dell’elenco integrato degli idonei ex art. 2, comma 1, D.L. n. 45/2025 per la classe di concorso A050 “Scienze naturali, chimiche e biologiche” per la Regione Campania, a seguito di scorrimento per rinunce alle operazioni di reclutamento, nella parte in cui non include la dott.ssa -OMISSIS- tra i vincitori utilmente collocati, omettendo altresì l’indicazione delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate a ciascun candidato;

Giustizia amministrativa202605167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive del concorso per docenti della classe A050 in Campania, comprese le successive graduatorie integrate e adottate a seguito di scorrimento, nella parte in cui la candidata non è stata collocata tra i vincitori; è contestato anche il silenzio sulle istanze di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie approvate il 16 e il 25 giugno 2026 e, con motivi aggiunti, quella del 31 luglio 2026, lamentando l’erronea applicazione della riserva per i triennalisti prevista dall’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 205/2023, che avrebbe determinato la sua mancata inclusione tra i vincitori entro i 156 posti banditi. Ha inoltre contestato l’omessa indicazione, per ciascun candidato, delle riserve, precedenze e preferenze applicate e il silenzio sulle istanze di accesso del 16 giugno e 17 luglio 2026, limitatamente alla documentazione sull’applicazione della riserva del 30% e ai dati dei controinteressati. In vista della notificazione, ha chiesto i recapiti dei controinteressati, nominativamente indicati, con istanze del 5 maggio e del 19 agosto 2026, rimaste senza riscontro utile, e ha chiesto di poter notificare il ricorso e i motivi aggiunti per pubblici proclami. Il giudice non ha ancora esaminato nel merito tali censure né la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi di merito: ha rinviato il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 5 novembre 2026. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati, rilevando che la ricorrente si era diligentemente attivata per ottenere i loro recapiti e che l’Amministrazione non aveva collaborato, lasciando senza riscontro le istanze. Ha prescritto che l’Amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, l’elenco nominativo dei controinteressati e l’avviso previsto, mantenga tali documenti online sino alla sentenza definitiva, inserisca in home page un collegamento denominato “atti di notifica” e rilasci alla ricorrente attestazione dell’avvenuta pubblicazione. La pubblicazione deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la relativa prova deve essere depositata nei successivi 10 giorni. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a. e dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, da notificare entro 15 giorni dalla comunicazione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Rilevato, a tale riguardo, che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a.

    La disposizione impone la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; nel caso concreto tale adempimento non era stato assolto, rendendo necessario provvedere alla regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985) e che, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata formulando tempestive istanze nei confronti dell’Amministrazione resistente, ma che l’Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale ex art. 2 c.p.a., restando le istanze, sul punto, prive di riscontro;

    La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile su valutazione discrezionale quando la parte abbia diligentemente cercato i recapiti dei controinteressati e l’Amministrazione non abbia collaborato fornendo le informazioni richieste.

  • art. 2 c.p.a.

    Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985) e che, nel caso di specie, parte ricorrente si è diligentemente attivata formulando tempestive istanze nei confronti dell’Amministrazione resistente, ma che l’Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale ex art. 2 c.p.a., restando le istanze, sul punto, prive di riscontro;

    Il dovere di collaborazione richiamato dal giudice rileva nella valutazione della richiesta di notificazione per pubblici proclami: la mancata risposta dell’Amministrazione alle tempestive richieste di recapiti dei controinteressati giustifica l’autorizzazione.

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuto inoltre che, trattandosi di procedimento concorsuale rientrante nell’alveo applicativo dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e pertanto va integrato il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. anche nei confronti di tali Amministrazioni, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica alle stesse del ricorso e dei motivi aggiunti;

    Accertata la necessità della partecipazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti e assegna un termine per la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Ritenuto inoltre che, trattandosi di procedimento concorsuale rientrante nell’alveo applicativo dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, “sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato” e pertanto va integrato il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. anche nei confronti di tali Amministrazioni, assegnando il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica alle stesse del ricorso e dei motivi aggiunti;

    Nei giudizi concorsuali ricadenti nell’ambito della disposizione, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie e devono essere raggiunte dalla notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il ricorrente abbia tempestivamente e diligentemente chiesto all’Amministrazione i recapiti dei controinteressati nominativamente individuati e l’Amministrazione non abbia fornito una risposta utile, in violazione del dovere di collaborazione.
  • Nei giudizi concorsuali rientranti nell’ambito dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie; il contraddittorio deve quindi essere integrato nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPartecipazione procedimentale

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