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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23469/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale che aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e l'aveva dichiarata tardiva. Ha altresì condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

I debitori esecutati avevano proposto dinanzi al tribunale opposizione ex art. 615 c.p.c. contro un decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, deducendo che nel compendio trasferito era stato incluso un immobile che era stato invece escluso dall'espropriazione con precedente ordinanza e che non era stato oggetto di pignoramento. Il tribunale ha però riqualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che il dies a quo decorresse dalla conoscenza del decreto di trasferimento desumibile da una richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'aggiudicataria. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che non si contestava la regolarità formale dell'atto, ma il diritto del creditore a procedere in executivis, con conseguente natura di opposizione all'esecuzione. La Corte ha rilevato anzitutto un difetto di autosufficienza del ricorso, poiché non era indicato neppure quando l'opposizione fosse stata proposta; ha poi ritenuto corretta la qualificazione dell'azione come opposizione formale, richiamando il principio per cui il decreto di trasferimento che abbia ad oggetto un bene diverso da quello pignorato non è inesistente ma invalido e deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge. Ha inoltre osservato che incombeva sugli opponenti l'onere di provare la tempestività dell'opposizione, prova non fornita nel ricorso, nel quale non era nemmeno ricostruibile la data di notificazione dell'atto introduttivo. Ne ha concluso che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l'art. 617 c.p.c. ed escluso l'art. 615 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura era formulata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto il motivo inidoneo per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione della natura dell'opposizione invocata.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione presuppone la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata; nel caso concreto la Corte ha escluso che ricorresse tale rimedio.

  • art. 617 c.p.c.

    L'atto esecutivo viziato, anche se relativo a bene diverso da quello pignorato, va impugnato con opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio previsto dalla norma.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento emesso nel processo esecutivo, se riferito a bene diverso da quello pignorato, non è inesistente ma soltanto invalido.

  • art. 2929 c.c.

    Restano salvi i rimedi riservati ai terzi lesi dall'errore, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, nel rispetto della tutela dell'acquirente o assegnatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, la qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla natura sostanziale della contestazione proposta: se si contesta il diritto di procedere ad esecuzione, il rimedio è l'opposizione all'esecuzione; se si denunciano vizi del singolo atto esecutivo, il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi.
  • Il decreto di trasferimento che includa un bene diverso da quello pignorato non è giuridicamente inesistente, ma affetto da invalidità deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge.
  • Per l'opposizione agli atti esecutivi, il termine decorre dal momento in cui l'atto sia divenuto legalmente conoscibile dalla parte, potendo rilevare anche la conoscenza di fatto dell'atto o di un atto successivo necessariamente presupponente.
  • Chi propone opposizione ex art. 617 c.p.c. ha l'onere di allegare e provare la tempestività del ricorso, ma tale prova può emergere anche dagli atti del fascicolo esecutivo o da quelli prodotti dalla controparte.
  • Un ricorso per cassazione che non indichi in modo autosufficiente i dati processuali rilevanti per verificare la tempestività e la qualificazione del rimedio è esposto a declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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