Cassazione Civile, Ordinanza n. 34990/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità contro l’amministratore di una s.r.l. fallita, ritenuto responsabile di condotte di mala gestio: prelievo e distrazione del ricavato della vendita dell’unico immobile sociale, distribuzione indebita ai soci e a società a lui riconducibili, omessa contabilizzazione di debiti sociali, iscrizione di crediti inesistenti o inesigibili e mancata redazione dei bilanci dal 2008. Il fallimento aveva anche agito contro due soci per il rimborso di un finanziamento soci e per il loro concorso nelle distrazioni, ma tali domande erano state respinte in appello. Il ricorrente principale ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2476 c.c., sostenendo che l’operazione era stata ideata da terzi e che egli non aveva tratto alcun beneficio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché le somme transitate sul suo conto sarebbero poi tornate ai soci Calatroni, non a lui; 3) violazione dell’art. 2476, co. 7, c.c., lamentando l’erronea esclusione del concorso di responsabilità dei soci. Il fallimento, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto: 1) la responsabilità del socio Rinaldo Calatroni sulla base anche di dichiarazioni confessorie e delle operazioni di alienazione dell’immobile; 2) carenza motivazionale sulla mancata affermazione del concorso dei Calatroni; 3) violazione dell’art. 2033 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di ripetizione dell’indebito sul rimborso del finanziamento soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, in sostanza, diretti a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre, alcune censure erano nuove o non autosufficienti, per difetto di specifica indicazione di dove e quando i fatti fossero stati dedotti nel giudizio di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e che l’esclusione della responsabilità dei soci e dell’indebito era stata congruamente giustificata dal giudice di merito, anche con riferimento all’assenza di prova dei presupposti dell’art. 2467 c.c. Le spese tra ricorrente principale e fallimento sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; il fallimento è stato invece condannato a rifondere le spese del controricorrente Calatroni. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per ricorrente principale e incidentale.
Norme richiamate
La censura che formalmente invoca la responsabilità dell’amministratore non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; il giudizio di legittimità non consente di riesaminare liberamente i fatti e le prove.
La deduzione del concorso del socio nella responsabilità dell’amministratore richiede una censura effettivamente di diritto e non una semplice contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
L’esclusione della postergazione del finanziamento soci è stata confermata in mancanza di prova, al momento del finanziamento, dello squilibrio patrimoniale o finanziario richiesto dalla norma.
La domanda di ripetizione dell’indebito sul rimborso del finanziamento soci è stata respinta per difetto di prova dell’indebito e della scadenza del debito alla data rilevante.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile se, sotto l’apparente deduzione di errore di diritto, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti.
Il vizio denunciabile in cassazione è soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera omessa considerazione di elementi istruttori o di deduzioni difensive.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente dove, come e quando il fatto sia stato dedotto nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La deduzione di fatti o circostanze non specificamente allegati e localizzati nel giudizio di merito non è scrutinabile in cassazione, per difetto di autosufficienza del ricorso.
- La responsabilità dell’amministratore e l’eventuale concorso del socio vanno censiti in base a specifiche violazioni di legge, ma la critica che miri solo a ribaltare l’accertamento fattuale è inammissibile.
- La postergazione del finanziamento soci richiede la prova, al momento dell’erogazione, della situazione di squilibrio prevista dall’art. 2467 c.c.; in mancanza, non può presumersi l’indebito rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34898/2022 del 28/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →