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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45181/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (14/06/2021) che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava la misura interdittiva (divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi per 12 mesi) nei confronti di Domenico Gallo relativamente ai capi di imputazione per corruzione propria (capo 46) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48) e aveva annullato la misura cautelare limitatamente al capo 47 (truffa). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi della motivazione per omessa valutazione delle memorie difensive e delle consulenze tecniche di parte depositate nel giudizio di rinvio, contestava la competenza e l'idoneità dei consulenti del pubblico ministero, la provenienza dei materiali analizzati, il ruolo e la condotta del coindagato Fiordaliso (omessa segnalazione di anomalie e subappalti), la mancata applicazione delle detrazioni per materiali non conformi e l'insussistenza dei presupposti soggettivi per l'affidamento dei lavori pubblici in capo a Gallo (certificato antimafia, precedenti condanne). Ha altresì prodotto motivi nuovi e documentazione aggiuntiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di ammissibilità perché rappresentavano, essenzialmente, una riproposizione di valutazioni di merito già affrontate dal Tribunale nella motivazione integrata successivamente all'annullamento con rinvio. La Corte ha ritenuto che: le memorie e le consulenze difensive erano implicitamente valutate nel quadro complessivo della motivazione; i profili relativi alla competenza dei consulenti dell'accusa non determinano nullità assolute ai sensi delle norme processuali penali e le eccezioni tardive risultano precluse (art. 627 c.4 c.p.p.); le nuove documentazioni e i motivi nuovi sono inammissibili per estensione dell'inammissibilità dei motivi originari (art. 582 c.4 c.p.p.). Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai provvedimenti del Tribunale nei procedimenti cautelari e di riesame; contestualizza l'originaria decisione del Tribunale di Reggio Calabria.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Riferito alla preclusione di questioni non tempestivamente dedotte: la Corte ha richiamato la possibilità che eccezioni fondate su nuova documentazione, sollevate tardivamente, siano precluse.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per indicare presunte violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto però che le doglianze ricondotte a una mera rivalutazione di merito non superassero il vaglio di ammissibilità.

  • artt. 319, 321 e 356 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati contestati nel procedimento (tra cui corruzione e reati connessi): citate come oggetto dell'imputazione, senza che la Cassazione intervenisse su interpretazioni sostanziali di tali fattispecie nel provvedimento impugnato.

  • art. 51 e 52 R.D. n. 2537/1925

    Norme richiamate dalla difesa per limitare la competenza tecnica dell'architetto; la Corte ha però ritenuto che, nel processo penale, la scelta del consulente non determini automaticamente una nullità processuale e che le competenze tecniche possano essere valutate nel merito degli accertamenti.

  • art. 84 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato con riferimento ai presunti impedimenti soggettivi per l'affidamento di lavori pubblici (profili antimafia); la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa (nulla osta prefettizio) non fosse sufficiente a rovesciare le valutazioni che tengono conto anche di condanne irrevocabili rilevanti.

  • art. 582 comma 4 cod. proc. pen.

    Invocata per escludere l'ammissibilità dei motivi nuovi alla stregua dell'inammissibilità dei motivi originari; la Corte ha applicato tale estensione procedurale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ampiezza della censura consentita in cassazione (articolazione del motivo in limiti stretti); la Corte ha ritenuto che il ricorso oltrepassasse il mero controllo di legittimità richiedendo rivalutazioni di merito.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non ammette ricorsi che si limitino a riproporre contestazioni di merito già valutate dal giudice di merito; è necessario evidenziare vizi giuridici specifici e non solo dissensi sulla valutazione probatoria.
  • Le eccezioni sulla competenza o sull'iscrizione professionale dei consulenti (es. mancata iscrizione all'albo) devono essere sollevate tempestivamente e documentate nelle fasi precedenti; se proposte tardivamente possono essere precluse.
  • La mera produzione in Cassazione di documentazione nuova o di motivi nuovi è spesso inammissibile: nuovi elementi probatori devono essere prodotti e discussi nelle sedi di merito tempestivamente.
  • Per contestare la valutazione tecnica dell'accusa occorre dimostrare un reale vizio di diritto o un travisamento logico delle risultanze, non limitarsi a presentare pareri tecnici alternativi senza incidere sui profili giuridici decisivi.
  • Il giudice può motivare valutazioni 'in modo complessivo': il fatto che non compaia una replica puntuale a ogni osservazione difensiva non comporta automaticamente omessa valutazione quando la motivazione complessiva consente di comprendere il rigetto.
  • Questioni relative ai presupposti soggettivi per l'affidamento (es. condanne pregresse) richiedono prova e argomentazione puntuale per incidere sulle decisioni cautelari; certificati favorevoli (es. nulla osta antimafia) non cancellano automaticamente rilievi in presenza di condanne irrevocabili.
  • In sede di riesame dopo annullamento con rinvio, il giudice di merito deve integrare la motivazione; tuttavia la Corte di Cassazione valuta se l'integrazione sia sufficiente come risposta complessiva alle censure, non richiedendo una replica letterale a ogni singolo atto difensivo.

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