Cassazione Penale, Sentenza n. 09067/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 25/03/2025 che confermava o riformava condanne per reati in materia di stupefacenti. Le doglianze principali sono: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (si denuncia che si tratterebbe di "droga parlata" priva di riscontri oggettivi); 2) errata qualificazione e applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5 (lieve entita`); 3) mancato riconoscimento della non punibilita` per particolare tenuita` ai sensi dell'art.131-bis c.p.; 4) censura sulla ricostruzione della responsabilita` per specifiche cessioni, sull'omessa valutazione di circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena (artt. 62-bis, 99, 133 c.p.); 5) richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive (art.20-bis c.p., legge 689/1981) e contestazione del diniego; 6) contestazione della declaratoria di recidiva e della motivazione relativa alla maggiore pericolosita` ai fini dell'art.99 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi di Sanfelice Donato e di Colantonio Tonino infondati e li ha quindi rigettati. Il ricorso di Carmine Bevilacqua e` stato invece parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione con cui i giudici di merito hanno accertato la recidiva facoltativa a suo carico; la decisione e` stata annullata limitatamente a questo profilo e rinviata per nuovo giudizio sul punto. Per il resto le censure mosse da Bevilacqua sono state rigettate (valutazione delle intercettazioni, esclusione della non punibilita` per particolare tenuita`, dosimetria della pena, diniego delle pene sostitutive). La Corte ha inoltre richiamato l'applicabilita` delle modifiche introdotte dall'art.159 c.p. (cd. Legge Orlando) per i periodi pertinenti, con la conseguenza che i reati contestati a Bevilacqua non risultano prescritti alla data odierna.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte conferma che la valutazione della 'lieve entita`' richiede esame della quantita`, qualita` e modalita`; la riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 e` stata accolta per Sanfelice e supportata da elementi di riscontro oltre alla mera 'droga parlata'.
La causa di non punibilita` per particolare tenuita` e` distinta e non coincidente con la fattispecie di lieve entita` dell'art.73 DPR 309/90; va valutata secondo modalita`, grado di colpevolezza, entita` del danno e non abitualita` della condotta.
La declaratoria di recidiva facoltativa richiede motivazione specifica in ordine a come i precedenti e il loro contenuto dimostrino una maggiore pericolosita` e attitudine a delinquere; non basta elencare precedenti senza valutazione comparata.
Le attenuanti generiche possono avere efficacia di 'prevalenza' solo per rimuovere il limite del minimo edittale; il loro riconoscimento o meno ha rilievo sul calcolo ma non su una nuova valutazione della pena che resta ampiamente discrezionale.
Criteri di individualizzazione della pena utilizzati dal giudice di merito per valutare adeguatezza punitiva e possibilita` di pene sostitutive; la Corte reputa legittimo l'uso di tali criteri quando congruamente motivati.
Elenca le pene sostitutive introdotte dal d.lgs.150/2022; la Corte richiama il nuovo quadro normativo che amplia le possibilita` ma mantiene l'obbligo di valutazione dell'idoneita` della pena sostitutiva alla rieducazione.
legge 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina delle pene sostitutive richiede che il giudice valuti, ai sensi dell'art.58 (nuovo stile), l'idoneita` della pena sostitutiva alla rieducazione e la sua efficacia preventiva; il diniego e` sindacabile solo se illogico o contraddittorio.
art. 80 (T.U.A.), art. 159
Riferimento all'aggravante per 'ingente quantita`' (art.80) e alla disciplina della prescrizione (art.159): la Corte richiama le Sezioni Unite per l'applicabilita` delle modifiche operate dalla legge n.103/2017 per i reati commessi nel periodo indicato.
La Corte fa riferimento all'irrevocabilita` dell'accertamento di responsabilita` in alcuni casi specifici (menzionata con riguardo a profili processuali della posizione di Bevilacqua), come limite alle possibilita` di revisione di taluni risultati dell'accertamento di merito.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito: in Cassazione e` sindacabile solo la carenza logica o la manifesta illogicita` della motivazione, non la rivalutazione degli elementi probatori.
- Le intercettazioni possono costituire prova diretta anche in assenza di sequestri, se risultano gravi, precise e concordanti e sono corredate da riscontri estrinseci (sequestro di materiali, agendine, risultanze tecniche).
- La qualificazione della 'lieve entita`' ai sensi dell'art.73 DPR 309/90 e la causa di non punibilita` per particolare tenuita` (art.131-bis c.p.) sono istituti diversi: si applicano criteri distinti e producono effetti diversi sulla punibilita` e sulla pena.
- Per dichiarare la recidiva facoltativa il giudice deve motivare specificamente in che misura i precedenti evidenzino una maggiore pericolosita` e attitudine a delinquere; l'esistenza formale di precedenti non e` di per se` sufficiente.
- La quantificazione della pena e` esercizio discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo motivazione illogica o arbitraria o pena chiaramente sproporzionata rispetto ai parametri di legge.
- Il diniego delle pene sostitutive deve essere motivato con riferimento all'idoneita` della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva (art.58 l.689/1981 aggiornato): i precedenti dell'imputato possono legittimamente influenzare tale prognosi.
- In ipotesi in cui la prova si fondi prevalentemente su "droga parlata", e` richiesto un onere motivazionale piu` rigoroso; tuttavia, se le intercettazioni sono integrate da altri concreti riscontri, esse possono ancorare la condanna.
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