Sentenza del 10/06/2016 n. 11936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia relativa a una cartella di pagamento per IRPEG e IRAP dell'anno 2003, contestando la validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea valutazione delle prove, sostenendo che la sede sociale risultava soltanto chiusa e non definitivamente abbandonata, oltre a risultare iscritta presso la Camera di commercio e utilizzata per la successiva notifica della cartella. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., anziché quella per irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante che il capannone fosse soltanto chiuso, che l'indirizzo risultasse ancora dalla visura camerale o che la cartella fosse stata successivamente notificata allo stesso indirizzo. Poiché presso la sede non era possibile consegnare l'atto a un rappresentante, a un incaricato o ad altra persona addetta, si doveva procedere nei confronti della legale rappresentante ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Il tentativo presso il domicilio della rappresentante era però risultato negativo: la destinataria era indicata come sloggiata e non risultavano nel Comune altre abitazioni, uffici o aziende. Pertanto era legittima la notifica mediante deposito presso la Casa comunale e affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e spese forfetarie, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Per le società la notifica deve essere tentata anzitutto presso la sede. Se non è possibile consegnare l'atto a soggetti presenti e legittimati a riceverlo, si passa alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente secondo le modalità previste dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
La notificazione può essere eseguita a mani proprie ovunque si trovi il destinatario, presso la residenza, la dimora o il domicilio, oppure presso il domiciliatario.
Quando la notifica presso la sede della società è impossibile e nell'atto è indicato il rappresentante, l'ufficiale notificatore deve tentare la notifica alla persona fisica rappresentante, secondo l'ordine e le modalità applicabili.
La procedura è applicabile nei casi di irreperibilità relativa, quando il destinatario ha ancora un'abitazione, un ufficio o un'azienda nel luogo della notifica, ma non viene trovato temporaneamente. Non si applica quando risulta che il destinatario non abita più nell'indirizzo e non dispone di altri recapiti nel Comune.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
Si applica quando non è possibile eseguire la notifica secondo le modalità ordinarie e nel Comune del domicilio fiscale non risultano abitazione, ufficio o azienda del contribuente. La procedura consiste nel deposito presso la Casa comunale e nell'affissione dell'avviso all'albo pretorio; la notifica si perfeziona, secondo la disciplina applicabile, l'ottavo giorno successivo all'affissione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto nel D.P.R. n. 115/2002 l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per una società, la notifica di un atto tributario deve essere tentata prima presso la sede sociale; se la sede è chiusa e non vi sono persone abilitate a ricevere l'atto, la notifica può essere indirizzata al legale rappresentante.
- La mera indicazione di un indirizzo nella visura camerale non dimostra che la sede sia concretamente operativa né rende necessariamente invalida la notifica eseguita dopo aver constatato l'impossibilità di consegnare l'atto.
- La procedura dell'art. 140 c.p.c. presuppone un'irreperibilità relativa e quindi l'esistenza di un'abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune, con assenza temporanea. Se il destinatario risulta trasferito o non dispone più di alcun recapito locale, può applicarsi la procedura dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
- La relata di notifica fa piena prova, salvo querela di falso, dei fatti che il notificatore dichiara avvenuti in sua presenza, come l'assenza di una porta o di un'abitazione intestata al destinatario.
- La validità della notifica deve essere valutata in base alle verifiche concretamente effettuate dal notificatore e documentate nella relata, non soltanto sulla base del fatto che un atto successivo sia stato consegnato allo stesso indirizzo.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto dalla legge, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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