Sentenza n. 2862/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano, Comunicazione SUE pratica n. -OMISSIS-, notificato in data 29 agosto 2025, con cui è stata richiesta alla ricorrente la corresponsione di un conguaglio a titolo di oneri di monetizzazione per un importo di € 18.143,43 quale differenza tra la somma verificata d’ufficio e quella autodeterminata in relazione alla SCIA prot. n. -OMISSIS- del 06.03.2025 n. JPE -OMISSIS-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di conguaglio di € 18.143,43 per oneri di monetizzazione degli standard urbanistici relativi a una SCIA e alla successiva variante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una SCIA per il cambio di destinazione d’uso in residenziale con opere, versando oneri di monetizzazione autodeterminati secondo i parametri vigenti al momento della presentazione. Dopo l’avvio, da parte del Comune, di un procedimento di controllo e annullamento della SCIA per carenze documentali, la società aveva prodotto integrazioni e presentato una variante. Nel frattempo era intervenuta una deliberazione della Giunta comunale che aveva aggiornato e aumentato i parametri tariffari. Il Comune aveva quindi richiesto un conguaglio, calcolato sulla base dei nuovi valori. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001 e del principio tempus regit actum, sostenendo l’applicabilità dei parametri vigenti alla data della SCIA originaria; violazione dei principi di certezza del diritto, buona fede e legittimo affidamento; sviamento di potere per il perseguimento di finalità meramente finanziarie; difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990; violazione dei principi di equità, proporzionalità e parità di trattamento, in ragione dell’entità dell’aumento e dell’assenza di una disciplina transitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha distinto la monetizzazione degli standard dal contributo di costruzione: la prima costituisce il corrispettivo alternativo alla cessione o al reperimento di aree necessarie agli standard urbanistici e rappresenta un elemento essenziale per la validità del titolo edilizio, non una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. Poiché la SCIA originaria era incompleta e il Comune aveva avviato un procedimento di controllo chiedendo integrazioni, il titolo non si era perfezionato alla data della presentazione. La piena legittimità ed efficacia si erano prodotte soltanto con il completamento documentale, quando la nuova deliberazione tariffaria era già vigente; ciò valeva a maggior ragione per la variante presentata nel marzo 2025. L’applicazione dei nuovi parametri è stata quindi qualificata come applicazione dello ius superveniens a un procedimento non concluso, e non come applicazione retroattiva. È stata esclusa la lesione dell’affidamento, perché la mera presentazione della SCIA e il versamento degli oneri autodeterminati non consolidano definitivamente la posizione del privato durante la fase di controllo amministrativo. È stato escluso lo sviamento, non essendo stata fornita prova precisa e concordante di una finalità meramente finanziaria; l’aggiornamento dei valori in rapporto al mercato immobiliare è stato ritenuto coerente con la funzione propria della monetizzazione. È stata ritenuta sufficiente la motivazione del provvedimento, che indicava la SCIA in variante e la deliberazione applicata; trattandosi di determinazione vincolata e di calcolo matematico, il rinvio alla deliberazione generale era idoneo a rendere ricostruibile l’iter decisionale. Infine, il TAR ha ritenuto non dimostrata la manifesta irragionevolezza dei nuovi valori: l’entità dell’aumento non è, da sola, prova del vizio, mentre sarebbero occorsi elementi tecnici o estimativi concreti. La differenza rispetto a pratiche definite anteriormente è stata considerata conseguenza legittima della successione temporale delle discipline. Spese compensate.
Norme richiamate
La monetizzazione degli standard, distinta dal contributo di costruzione, può essere aggiornata in rapporto ai valori di mercato; l’aggiornamento è coerente con la necessità di mantenere congrua la compensazione per la mancata cessione delle aree.
Il richiamo alla disposizione rileva per l’avvio del procedimento comunale di controllo e annullamento della SCIA incompleta, quale elemento dimostrativo della pendenza dell’istruttoria e del mancato consolidamento del titolo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede non tutela un affidamento alla stabilità degli oneri autodeterminati quando la SCIA è ancora sottoposta a controllo e il procedimento non è concluso.
Per un atto vincolato di determinazione del conguaglio, la motivazione è sufficiente se indica i presupposti di fatto e la disciplina applicata; è legittima la motivazione per relationem mediante rinvio a un atto generale conoscibile.
Il rinvio alla deliberazione generale che disciplina i parametri tariffari può integrare validamente la motivazione dell’atto di conguaglio.
art. 46, comma 1, lett. a), l.r. Lombardia n. 12/2005
Il criterio della monetizzazione è collegato al costo di acquisizione di altre aree o all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione.
art. 51, comma 5, l.r. Lombardia n. 12/2005
La determinazione della monetizzazione deve riflettere il costo effettivo delle aree o l’utilità conseguita, consentendo l’aggiornamento dei valori in relazione alle dinamiche del mercato immobiliare.
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
Gli standard urbanistici costituiscono il parametro di riferimento per la cessione o il reperimento delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.
Massime di principio
- La monetizzazione degli standard urbanistici non ha la stessa natura del contributo di costruzione: costituisce il corrispettivo alternativo alla cessione o al reperimento di aree destinate agli standard e incide sulla validità del titolo edilizio, non soltanto sulla sua efficacia.
- Quando una SCIA è incompleta e l’amministrazione attiva un’istruttoria chiedendo integrazioni sostanziali, il titolo non può considerarsi perfezionato alla data della presentazione; la disciplina sopravvenuta nel corso dell’istruttoria può essere applicata al momento del completamento degli elementi necessari e del perfezionamento dell’efficacia del titolo.
- La mera presentazione della SCIA e il versamento degli oneri autodeterminati non consolidano un affidamento giuridicamente tutelabile sulla definitiva quantificazione, se è ancora pendente la fase obbligatoria di controllo amministrativo.
- L’aggiornamento dei valori di monetizzazione in rapporto al costo di acquisizione delle aree e alle fluttuazioni del mercato immobiliare è coerente con la funzione dell’istituto; la sua contestazione richiede la dimostrazione, mediante elementi tecnici concreti, della manifesta illogicità o sproporzione dei valori determinati.
- In un atto vincolato di conguaglio, la motivazione può essere assolta indicando il titolo edilizio considerato e richiamando la deliberazione generale applicata, quando il calcolo e l’iter giuridico risultino ricostruibili e l’interessato sia posto in condizione di difendersi.
- Lo sviamento di potere non può essere desunto dalla sola tempistica dell’aggiornamento tariffario o dall’entità dell’aumento; occorrono elementi precisi, concordanti e concretamente probanti del perseguimento di una finalità estranea a quella istituzionale.
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