Cassazione Civile, Ordinanza n. 21545/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia trae origine dall'occupazione d'urgenza, avvenuta nel 1984, di una porzione di terreno di proprietà della ricorrente da parte dell'amministrazione provinciale, per la costruzione di una nuova strada provinciale. Non seguì il decreto di esproprio e, dopo la realizzazione dell'opera, la proprietaria convenne l'ente chiedendo il risarcimento per la perdita della proprietà dell'area occupata, il deprezzamento delle porzioni residue e il pagamento dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima. Il Tribunale riconobbe il danno da perdita della proprietà ma non liquidò l'indennità di occupazione; in appello la liquidazione fu rideterminata e furono riconosciute alcune voci, ma escluse altre richieste, tra cui il deprezzamento residuo e l'indennità per occupazione legittima, quest'ultima ritenuta prescritta. Con il ricorso per cassazione la proprietaria dedusse nove motivi: (1) violazione delle norme sul danno da espropriazione per il mancato riconoscimento del deprezzamento delle aree residue; (2) nullità per motivazione apparente sul medesimo punto; (3) violazione di legge sulla quantificazione del costo di ripristino dei muretti a secco; (4) e (5) contestazioni, in diritto e per motivazione apparente, sul valore attribuito al terreno ablato; (6) violazione delle norme sulla prescrizione del diritto all'indennità di occupazione legittima, ritenuta erroneamente quinquennale; (7) omessa pronuncia sulla domanda relativa al periodo di occupazione tra cessazione della legittima occupazione e data della domanda; (8) e (9) censure sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che in realtà miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto (deprezzamento dei residui, costo dei muretti, valore dei beni) o la ricostruzione della domanda; ha invece accolto, per quanto di ragione, la censura sul metodo di rivalutazione del valore del bene mediante soli indici ISTAT e il motivo sulla prescrizione dell'indennità di occupazione, affermando che per tale diritto si applica il termine ordinario decennale decorrente dalla fine di ciascuna annualità. Le censure sulle spese sono state assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo nei limiti indicati e il sesto motivo, ha rigettato il secondo e il quinto motivo, ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il settimo motivo, con assorbimento dell'ottavo e del nono. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, per la liquidazione del valore venale del bene ai fini del risarcimento da perdita della proprietà in ambito espropriativo, occorre fare riferimento al momento della perdita della proprietà e non è consentito determinare il valore a una data diversa per poi riportarlo indietro con gli indici ISTAT; ha inoltre affermato che il diritto all'indennità per occupazione legittima si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal termine di ciascuna annualità di occupazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte precisa che non può essere usato per contestare un mero accertamento di fatto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le doglianze di nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ribadisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione
artt. 40 legge n. 2359/1865
evocato dalla ricorrente come norma che impone di indennizzare anche il deprezzamento dell'area residua, ove sussistente
art. 33 d.P.R. n. 327/2001
richiamato quale disciplina attuale del pregiudizio da deprezzamento dell'area residua in caso di espropriazione
art. 2043 c.c.
norma di responsabilità aquiliana richiamata per il risarcimento del danno da illegittima ablazione o da danno conseguente alla vicenda espropriativa
art. 2056 c.c.
richiamato come criterio di liquidazione del danno aquiliano mediante le regole degli artt. 1223 e seguenti c.c.
art. 1223 c.c.
richiamato quale parametro del risarcimento integrale del danno conseguenza
art. 115 c.p.c.
invocato per la censura di motivazione apparente, ma la Corte ritiene che la sentenza d'appello sia effettivamente motivata
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato unitamente agli artt. 115 e 132 c.p.c. nella censura di motivazione apparente
art. 20 legge n. 865/1971
richiamato per il diritto all'indennizzo dovuto per l'occupazione legittima
art. 1173 c.c.
richiamato nella censura sulla prescrizione del diritto all'indennità di occupazione
art. 2946 c.c.
ritenuto applicabile come termine ordinario decennale di prescrizione per l'indennità di occupazione legittima
art. 2948, n. 4, c.c.
escluso quale termine applicabile, perché il credito per indennità di occupazione non è un'obbligazione periodica nel senso della norma
art. 2947, comma 1, c.c.
escluso perché la fattispecie non integra un'obbligazione da fatto illecito ai fini della prescrizione breve
art. 99 c.p.c.
richiamato nella censura di omessa pronuncia sulla domanda per il periodo di occupazione
art. 112 c.p.c.
richiamato nella censura di omessa pronuncia, ma la Corte qualifica la doglianza come questione interpretativa della domanda
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Cass. S.U. n. 8053/2014
richiamata per definire i limiti del vizio di motivazione deducibile in cassazione, confinato al minimo costituzionale
Cass. S.U. n. 735/2015
richiamata per il principio secondo cui, nell'espropriazione senza decreto finale, il momento rilevante per la perdita della proprietà è la domanda di risarcimento con rinuncia abdicativa
Cass. n. 15412/2019
richiamata per il principio di inammissibilità dell'uso degli indici ISTAT per retrodatare il valore di mercato di immobili
Cass. n. 22913/2010
richiamata per il termine decennale di prescrizione dell'indennità di occupazione, decorrente dal termine di ciascuna annualità
Cass. n. 27181/2023
richiamata per il principio secondo cui l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e non integra omessa pronuncia se il punto è motivato
Cass. nn. 27412/2021; 22196/2010; 2262/2006
richiamate per affermare la discrezionalità del giudice di merito nel disporre o negare l'ordine di esibizione
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio derivante da occupazione espropriativa o da procedura ablativa non conclusa con decreto finale, il valore del bene deve essere determinato con riferimento al momento in cui la proprietà si perde; non è corretto stimarlo in una data diversa e poi retrodatare il valore mediante soli indici ISTAT, perché questi riflettono l'inflazione e non le quotazioni del mercato immobiliare.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la sussistenza del deprezzamento dei fondi residui o la quantificazione del costo di ripristino di opere accessorie.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi configurabile solo entro il limite del 'minimo costituzionale': è necessario che manchi del tutto la motivazione, che essa sia solo apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
- Per il credito all'indennità dovuta per l'occupazione legittima di un fondo espropriando non si applica né la prescrizione breve del fatto illecito né quella delle prestazioni periodiche brevi; il termine è quello ordinario decennale, che decorre dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.
- La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile quando, in realtà, si contesta l'interpretazione della domanda effettuata dal giudice di merito: se la sentenza ha esaminato e motivato sul punto, l'errore prospettato attiene al merito dell'interpretazione della domanda e non a un vizio processuale.
- L'ordine di esibizione di documenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il suo mancato accoglimento non integra, di per sé, nullità della sentenza.
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