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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24087/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società di capitali aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2009. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta nel 2015, due ex soci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, sostenendo le originarie doglianze. La questione affrontata dalla Corte, prima ancora dei motivi di merito, ha riguardato la legittimazione processuale dei ricorrenti: se, essendo intervenuta la cancellazione della società dopo l'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, il ricorso dovesse essere proposto dalla società in regime di ultrattività quinquennale, tramite il liquidatore, oppure dagli ex soci. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era stata proposta dagli ex soci, i quali non erano legittimati in quella fase, perché la società doveva considerarsi ancora esistente ai soli fini tributari e processuali per cinque anni dalla cancellazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, nel caso di società cancellata dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, gli effetti estintivi restano differiti per cinque anni ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria; pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dalla società, per il tramite del liquidatore, e non dagli ex soci. Il difetto di legittimazione processuale ha assorbito l'esame dei motivi di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre nessuna statuizione è stata resa in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci

    Nel regime ordinario, la cancellazione della società di capitali ne determina l'estinzione; i soci succedono nelle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, e la questione della legittimazione processuale segue tale fenomeno estintivo.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    Per le società cancellate dopo l'entrata in vigore della norma, l'estinzione è differita per cinque anni ai soli fini tributari e processuali; in tale periodo la società conserva la legittimazione sostanziale e processuale tramite il liquidatore, mentre i soci non sono legittimati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La cancellazione della società in pendenza di giudizio integra un evento interruttivo del processo, con possibile prosecuzione o riassunzione da o nei confronti dei soci nei casi ordinari.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di estinzione della parte nel corso del giudizio, la prosecuzione o la riassunzione avviene nei confronti dei successori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta, in via generale, la sua estinzione e la perdita della capacità processuale; tuttavia, nel contenzioso tributario, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce un differimento quinquennale degli effetti estintivi per gli atti di accertamento, contenzioso e riscossione.
  • Quando la cancellazione della società interviene dopo il 13 dicembre 2014, per cinque anni la società resta il soggetto legittimato ai fini tributari e processuali, e l'impugnazione va proposta dalla società tramite il liquidatore, non dagli ex soci.
  • Il difetto di legittimazione processuale della parte che propone il ricorso per cassazione rende il ricorso inammissibile e assorbe l'esame dei motivi di merito.
  • Nel regime ordinario, l'eventuale successione dei soci nelle obbligazioni sociali non implica automaticamente la loro legittimazione processuale a impugnare gli atti relativi alla società estinta, dovendo distinguersi il piano sostanziale da quello processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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